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a1) del professionista a2) di suoi collaboratorimax'd) Domiciliazione del cliente (al mese)/d) Domiciliazione del cliente c/o studio (mesi)nr.mesiVERIFICHE TRIMESTRALI/Totale dei componenti positivi di reddito lordi$Componenti positivi di reddito lordiminPatrimomio nettoFino a:Capitale socialeoltreRiunioni cda o assembleeOre di assenza da studio*ammontare complessivo del patrimonio nettoPresidente collegio sindacale"al netto del risultato d'esercizioIncarico di Revisione Contabile%>Indicare la % di maggiorazione dei compensi ex art 37 7 commaU.M.Art. 37 comma 1a) verifiche trimestrali.b) controlli sul bilancio e relativa relazione,c) partecipazioni a riunioni cda o assemblee+ x fasce diArt. 37 comma 7Incarico di revisione contabile#partecipazione riunioni e assemblee'Art. 19 Indennit per assenza da studiohcapitale sociale)Art. 23 Maggiorazione 10 % (max 516,65)/tempi di trasferimento (max 4 ore per riunione)"c) trasferimento c/o sede riunione&Tempi trasferimento (max 4 h/riunione) LIQUIDAZIONE DI AZIENDE art. 30VALORE DELLA PRATICAAttivit realizzatea) Attivit realizzateonorario minimo max ex art 5&b) Passivit definitivamente accertateper il di pi fino a:nQualora l'incarico consista solo nell'assistenza al liquidatore o all'imprenditore nella fase della cessazioneKAgli onorari di cui ai punti a e b applicata una riduzione dal 20% al 50%(in tal caso indicare Si e la % applicataYQualora si preveda l'assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto in altre societ4Agli onorari applicata una riduzione dal 5% al 20%miminiArt. 30 lettera a)Attivt realizzateArt. 30 lettera b)Passivit realizzatenGli onorari si applicano anche per la liquidazione dei beni ceduti ai creditori ex art 1977 c.c. ed ex art 160della legge fallimentareMaltre prestazioni professionali previste dalla tariffa, eventualmente svolte.hQualora la liquidazione comprenda la gestione temporanea dei beni, gli onorari di cui agli artt. 27 e 28=della presente tariffa, si cumulano con una riduzione del 20%VSpettano inoltre i rimborsi spese di cui all'art. 18, le indennit di cui all'art. 19./Sono cumulabili gli onorari di cui all'art. 26.GPer la determinazione di questi utilizzare l'apposito foglio di calcoloPERIZIE, VALUTAZIONI E PARERI$Art. 31 a) pareri motivati e perizie0Art. 31 a) perizie motivate, pareri e consulenzeValore della pratica0Art. 31 b) Valutazione di singoli beni e dirittiAmmontare dei valori>Art. 31 c) Valutazioni di aziende, rami di azienda e patrimoni6Ammontare complessivo delle attivit e delle passivit*escluse le poste rettificative dell'attivoTSe per l'operazione si rende necessario procedere preliminarmente all'individuazioneQdi beni, diritti e passivit che concorrono a formare l'oggetto della valutazione'spetta una maggiorazione dal 20% al 50%<Art. 31 d) Valutazione di partecipazioni sociali non quotate3Art. 31 b) sull'ammontare di singoli beni e dirittiQuota percentuale valutata+Prestazioni effettuate all'interno di altre/se SI indicare la % di riduzione dal 30% al 50%=Art. 31 e) Relazioni di stima ex 2343 2343 bis 2501 quinquieswSi applicano in questo caso gli onorari di cui alle lettere b) c) e d) per il calcolo indicare nelle rispettive caselleil valore della pratica._Nell'hp ex 2501 quinquies occorre fare riferimento a ciascuna delle situazioni oggetto di stima}Per prestazioni effettuate sulla base di situazioni contabili fornite dal cliente dovuta una riduzione tra il 20% ed il 60%/Se SI indicare la % di riduzione dal 20% al 60%>Art. 31 c) valutazioni di aziende, rami di azienda e patrimoniArt. 31 lettera a)Pareri motivati e perizieArt. 31 lettera b)%Valutazione di singoli beni e dirittiArt. 31 lettera c)3Valutazioni di aziende, rami di azienda e patrimoniArt. 31 lettera d)"Valutazione pp sociali non quotate,Riduzione per prestazione rese all'intero dialtre prestazioni pi ampieArt. 31 lettera e)2Riduzione per prestazione effettuata sulla base di(situazioni contabili fornite dal clienteTOTALE CONFERIMENTICAPITALE SOCIALE5O CONFERIMENTI A QUALSIASI TITOLO EFFETTUATI DAI SOCISe societ cooperativa dovuta"una riduzione tra il 10% ed il 30%(Indicare S e la % di riduzione applicatamimimoOLTREArt. 40 I comma(Onorari per costituzione di enti socialihGli onorari sopra stabili non comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte le)CONSULENZA CONTRATTUALE ART. 45+Totale ammontare dei corrispettivi pattuitiKIl valore della pratica costituito dal totale dei corrispettivi pattuiti.Art. 45 comma 1Art. 45 comma 2;Totale delle attivit al lordo delle poste rettificative, Art. 41 comma 1. Trasformazione partite di giro e conti d'ordine$Totale delle attivit al lordo delleLposte rettificative, partite di giro e conti d'ordine al netto delle perdite% di maggiorazione 20% - 50%>Art. 41 comma 2 fusioni, scissioni e concentrazioni di societAmmontare dell'attivo lordo di /tutte le societ che partecipano all'operazioneArt. 41 1 commatrasformazione:totale complessivo attivo lordo complessivo delle societ Art. 41 2 comma"fusione, scissione, concentrazionitcomma 2 fusioni, scissioni, concentrazioni: per gli onorari relativi alle relazioni di stima necessarie ex art 2343,Q2343 bis e 2501 quinquies si applicano in aggiunta gli onorari di cui all'art. 31/gli onorari previsti all'articolo 31 lettera e)lcomma1 trasformazioni: per gli onorari relativi alla relazione di stima ex 2343 cc si applicano in aggiunta COMPONIMENTI AMICHEVOLI Art. 43)Art. 43 comma 1 concordato stragiudiziale a) nr complessivo dei c<yreditori % min% max$Art 43 comma 2 realizzo dell'attivoSArt. 43 comma 4: se il componimento finalizzato alla sola dilazione nei pagamentiJ dovuta una riduzione dal 40% all'80 % dei compensi di cui alla lettera bArt. 43 comma 1 lettera a) numero complessivo dei creditoriArt. 43 comma 1 lettera b)#Passivit definitivamente accertate4eventualmente svolte nello svolgimento dell'incaricooSe il componimento amichevole non riesce spettano comunque gli onorari di cui al comma 1 lettera a) ai quali si9devono aggiungere gli onorari graduali di cui all'art 26.lIn ogni caso l'ammontare complessivo di detti onorari non deve essere superiore alla met degli onorari che Dsarebbero spettati qualora il componimento fosse andato a buon fine.iGli onorari sopra stabiliti non comprendono quelli spettanti per tutte le altre prestazioni professionali+MINIMOMASSIMODESCRIZIONE ATTIVITA'TOTALE ONORARISPESE ANTICIPATE BOZZA PER DETERMINAZIONE ONORARI)Art. 31 Onorari per perizie e valutazioni(Art. 40 Onorari per costituzione societ4Art. 41 Onorari per trasformazioni-fusioni-scissioni+Art. 45 Onorari per consulenza contrattuale+Art. 43 Onorari per componimenti amichevoli(Art. 30 Onorari per liquidazione societ'Art. 37 Onorario per collegio sindacale SCELTO MIN SCELTO MAXaliqC.A.P.IVA(-) Ritenuta d'accontoTotale netto da corrispondereValori bollati:& & & & & & & & & & & & & .. Altro: & & & & & & & & & & & & & & & & ..#Altre spese imponibili:& & & & & & & & & & ..Nr. Mesi%Domiciliazione del cliente p/o studioSpese di Soggiorno Fatturare ?COLL. SIND. & REVIS. CONTABILECOSTIT. SOCIETA', ENTI, ASSOC.)Trasform.-fusione-sciss. e concentrazioni fatturare?ART. 19 INDENNITA'ART. 18 RIMBORSO SPESEART. 26 ONORARI GRADUALIVALOREFTotale dei conferimenti a titolo di capitale sociale o/e finanziamento& & & & & & & & & & & ..TOTALE SPESE ANTICIPATETOTALE ATTIVITA' LORDEVOLUME D'AFFARIBILANCIONOTA INTEGRATIVARELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO CEE#ONORARI PER FORMAZIONE E RICLASSIF.ONORARI PER LA NOTA INTEGRATIVApg'ONORARI PER LA RELAZIONE SULLA GESTIONE/totale dei componenti positivi di reddito lordi(DEPOSITO TELEMATICO C/O REGISTRO IMPRESEfIl valore della pratica costituito dal maggiore tra patrimonio netto e capitale sociale sottoscrittoArt. 54 Consulenze aziendali particolariArt. 34 Onorari per Bilancio4Art. 54 Onorari per consulenza aziendali particolari!CONS. AZIEND. PARTICOLARI ART. 54BILANCIO Art. 34b/c/d Se relazione di stima indicare Sminimi)Relazioni di stima per la valutazione di:4Si fa riferimento alla tabella c tenendo conto della) YSpettano i rimborsi di spese di cui all articolo 18, le indennit di cui all articolo 19.t Sono cumulabili gli onorari di cui all articolo 26 (con la limitazione prevista al secondo comma dell articolo 21). MOD REDDITI +tabella di calcolo per onorari e competenzeredditionorari specifici&MODELLO DI DICHIARAZIONE (740/750/760) nr quadri nr. Allegatiredditi persone fisicheredditi societ di personeTOTALE RICAVI/ENTRATE/COMPENSIredditi societ di capitaleTOTALE ONORARI SPECIFICI)predisposizione mod F24 x saldo e accontoonorari gradualiRATEIZZAZIONE (SI/NO)importo complessivoricavi, compensi, entrateNUMERO QUADRI COMPILATINUMERO ALLEGATIFORMAZIONE FASCICOLOONORARI DICHIARAZIONE REDDITIONORARI PER DICHIARAZIONE IVAONORARI PER COMUNICAZIONE IVAONORARI DICHIARAZIONE IRAP$ONORARI PER MODELLO STUDI DI SETTOREMAGGIORAZIONE PER RATEIZZAZIONERIMBORSO SPESE6totale operazioni imponibili, non imponibili ed esenti5non necessaria comunicazione iva se vol aff inf. A:totaleIrapstudi di settoreTABELLA 2 (Art. 47, comma 1).A) Dichiarazioni dei redditi propri e di terziNa) per la redazione di ciascun quadro analitico, per ciascun tipo di reddito oJpercipiente (assumendosi come redazione di un quadro la elencazione, ancheWnello stesso foglio, di quattro diverse fonti di reddito dello stesso tipo o di quattrodiversi percipienti) 7b) per ciascun documento o copia di documento allegato Vc) per la redazione di tutti gli altri dati, notizie e quadri riepilogativi richiesti:;c1) per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche >c2) per la dichiarazione dei redditi delle societ di persone >c3) per la dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche.2c4) per la dichiarazione dei sostituti di imposta:-"- comprendente redditi di lavoro dipendente"3"- non comprendente redditi di lavoro dipendente." .B) Dichiarazioni IVA (senza relativi elenchi) *C) Elenchi relativi alla dichiarazione IVA&a) per la redazione di ciascun elenco 4b) per ogni dieci righe compilate di ciascun elenco D) Dichiarazioni di successionea) per ogni cespite dichiarato !b) per ogni passivit dichiarata E) Dichiarazioni INVIM. JF) Ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie di I e II grado 8G) Ricorsi, appelli e memorie alla Commissione centrale UH) Esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziariTABELLA 3 (Art. 47, comma 2)fino a da oltre fino aoltre #1) Dichiarazioni dei redditi proprie altrui, dichiarazioni IVA,dichiarazioni di successione,masdichiarazioni INVIM "2) Ricorsi, appelli e memorie alleCommissioni Tributarie 3) Comunicazioni, denuncie,esposti, istanze, memorie,"risposte a questionari indirizzatiad uffici finanziariRIMBORSO SPESE Art. 23 (art. 26 tab. 1 II d colonna 3)*art 26 tab. 1 II a min 10,33 max 15,49*art 26 tab. 1 II b min 20,66 max 30,99onorari max tab art 26 I dDICHIARAZIONE IVA*INVIO TELEMATICO (art 47 c2 tab 3 punto 3)COMUNICAZIONE IVAInvio telematicoirap persone fisicheirap societ di personeirap societ di capitale max (art 5)Passivit accertatesPer i contratti a prestazioni periodiche o continuative di durata ultrannuale il valore della pratica determinatoYin funzione dei corrispettivi previsti/stimati per il primo anno, aumentati fino al 100%./contratti relativi ad aziende, quote, patrimoni1singoli beni aziendali, recesso/esclusione soci ?)I compensi per la consulenza e l assistenza prestate in fase di disamina, discussione e predisposizione di norme statutarie non standardizzate o patti parasociali sono determinati separatamente applicando le disposizioni dell articolo 26 (senza le limitazioni del secondo comma dell articolo 21). non sono disciplinate in questo articolo le prestazioni riguardanti la eventuale regolamentazione non standardizzata dei rapporti tra i soci, o tra alcuni di questi, e la societ#CONS. ECONOMICO FINANZIARIA ART. 53KIl valore della pratica costituito dai capitali oggetto delle prestazioniArt. 53 Consulenza economico-finanziaria4Art. 53 Onorari per consulenza economico finanziaria3Artt. 18-19-26 Spese, indennnit e Onorari graduali7Art. 47 Onorari per assistenza tributaria dichiarazioniMinimoMassimoSi/NoM NOQ@QFRj S0SYT}/US~V&WJ X: X Y Z [ u]^`@bdc f/g>7h[uijl+nEoEq|r|WsWtTuT&v&vSxS z `{` D|D } ~%%&&UUcc   />ݦ  dMbP?_*+%&M&d2?'\.?(~?)~?Mhp LaserJet 1005@)`@@ `@ 34 X)`@@@ H@ante1_Clic4_SDDMhp LaserJet 1005 -dd" _ `? `?U} $} m-} I} m} $} /w  ;     " deffg""E"""">F>>"" S T U U VR"WG??X" YH<@&Zs  :4 B<@&Zs  :4 BZ"YH@@Z" YH<@ &Zs  : B<@&Zs  : BZ"YH@@Z " Y H< @ &Zs  :; B< @ &Zs  :; B Z "YH@@Z " Y% H< @(&Z s  :  B< @ &Z s  :  B Z "YH@@Z " Y H< @&Zs  :' B< @ &Zs  :' B Z"YH@@Z" YH<@&Zs  : B<@&Zs  : BZ"YH@@Z" YH<@&Zs  : B<@&Zs  : BZ"YH@@Z" YH<@&Zs  : B<@&Zs  : BZ"YH@@Z" YH<@&Zs  : B<@&Zs  : BZ"YH@@Z" YH=@'Z si  :  B=@'Z si  :  BZ"YH@@Z" YH<@&Z s  :  B<@&Z s  :  BZ"YH@@Z" Y&H<@&Z s  :  B<@&Z s  :  BZ"YH@@Z" YH@@Z"YHhhi" lH#C  %#C  %#\  %DE l*PB !"#$%&'()*+,- . 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Le spese di viaggio sono determinate in misura pari al costo del biglietto di prima classe del mezzo pubblico utilizzato, ovvero in misura pari al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI del mezzo privato utilizzato. 3. Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d albergo a quattro stelle. 4. inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al 30% dei costi base per il rimborso delle spese accessorie. Delle  spese regolamentate all'articolo 14 della Tariffa previgente rimasto soltanto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Peraltro, anche se stata conservata la stessa terminologia, stata completamente innovata la natura di questa voce di introito. Infatti la Tariffa in esame chiarisce in modo esplicito che si tratta di un compenso, e non del rimborso di una spesa documentata. Ne consegue che, in ogni caso, se per l'adempimento dell'incarico il dottore commercialista abbia dovuto recarsi fuori della sede dello studio (citt dove lo studio ubicato) e/o abbia dovuto col pernottare, viene comunque a maturare il diritto a tale compenso; ci anche se, per esempio, in occasione della medesima trasferta, si siano svolte pratiche per differenti clienti (sempre che il viaggio e/o il soggiorno fossero indispensabili per lo svolgimento di ciascuna pratica), ovvero si sia pernottato in un albergo di tipo diverso da quello individuato nel terzo comma. Solo per il compenso costituito dal rimborso delle spese di viaggio occorre, in caso di richiesta, dimostrare con quale mezzo stato effettuato, in quanto il compenso determinato con riferimento allo specifico mezzo pubblico o privato utilizzato, come previsto nel secondo comma. Il quarto comma dell'articolo in rassegna prevede il diritto/obbligo di determinare il compenso applicando una maggiorazione per il rimborso delle spese accessorie non superiore al 30% del costo di riferimento, che non necessariamente, si ribadisce, il costo sostenuto.<-)0ll  s *ɲ   @(T-g~]`ɲ <  =<{Articolo 19 - Indennit 1. Al dottore commercialista spettano le seguenti indennit: a) per l assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessit: 1) del dottore commercialista: 51,65 per ora o frazione di ora, 413,17 per l intera giornata; 2) dei collaboratori e sostituti: 18,08 per ora o frazione di ora, 139,44 per l intera giornata; b) per la formazione del fascicolo e la rubricazione: 51,65; c) per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di documenti di lavoro dichiarate conformi all originale: 2,58 per ogni facciata; d) per la domiciliazione del cliente presso lo studio: da 15,49 a 103,29 mensili. Si ricorda che le indennit sono compensi che maturano a fronte di oneri derivati dalle prestazioni svolte, anche se detti oneri non sono direttamente riferibili alla pratica. In particolare: - l'indennit per l'assenza dallo studio finalizzata a risarcire i danni o le diseconomie, ricadenti sull'organizzazione funzionale dello studio dalla mancata presenza personale del dottore commercialista e/o dei collaboratori e sostituti per il tempo occorrente per lo svolgimento della prestazione, ma anche per il trasferimento dallo studio al luogo di destinazione; - l'indennit per la formazione del fascicolo e la rubricazione (applicabile una sola volta per ciascun cliente) ha lo scopo di remunerare l'attivit di presa in carico di una nuova posizione in archivio, a fronte della quale sono sostenuti costi generali d'ufficio; - l'indennit per la predisposizione di copie di documenti finalizzata alla copertura di alcuni costi specifici e generali d'ufficio; - l'indennit per la domiciliazione del cliente presso lo studio ha lo scopo di remunerare un'attivit, per il cui svolgimento sono sostenuti costi di personale e limitazioni di disponibilit di spazio. Esclusa la domiciliazione, per cui previsto un compenso mensile variabile (per la cui determinazione, se non preconcordata, si pu far riferimento, per analogia, ai criteri previsti dal secondo comma dell'articolo 3), per le altre voci prevista la determinazione del compenso in misura fissa: si ricorda che non applicabile il disposto dell'articolo 5 in quanto lo stesso regolamenta esclusivamente gli onorari. La limitazione dell applicabilit delle indennit per l assenza dallo studio ai soli casi in cui dell assenza  sia dimostrata la necessit comporta non solo l obbligo di provare l effettivo allontanamento dallo studio, se il fatto non sia altrimenti noto al cliente, ma anche la sussistenza della necessit di svolgere la prestazione fuori dallo studio per la migliore gestione della pratica. Circa le misure delle indennit per l'assenza dallo studio da evidenziare come esse determinino anche, per effetto di quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 24, i compensi orari minimi per quelle prestazioni per cui sono previsti dalla Tariffa onorari a tempo (articolo 32 e primo comma dell'articolo 33) ovvero per quelle altre prestazioni per cui sia stata comunque (ma nel rispetto del principio della inderogabilit degli onorari minimi stabilito dal terzo comma dell'articolo 7) preconcordata una modalit di determinazione basata sul tempo impiegato. Circa le indennit per la predisposizione di copie di documenti di lavoro da evidenziare come la precisazione  su richiesta del cliente debba riferirsi non solo alle richieste esplicite ma anche alle richieste implicite che concernono le copie previste dalla legge o richieste dai pubblici uffici, mentre la formale dichiarazione di autenticit indispensabile soltanto per quei documenti che non hanno di per s una rilevanza esterna ufficiale.<N=ll  s *4ʲ   @9 ]`4ʲ L  )< Articolo 26 - Altri onorari graduali 1. Per ciascuna delle seguenti specifiche prestazioni svolte per l adempimento di incarichi, che non siano di assistenza e rappresentanza tributaria o per i quali non siano espressamente esclusi, al dottore commercialista spettano gli onorari graduali di cui alla tabella 1 che fa parte integrante del presente regolamento. 2. Se si tratta di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni, il valore della pratica determinato in misura pari al valore del contratto come definito dall art. 45 o al valore del bene valutato; in ogni altro caso, se si tratta di prestazioni rese a imprese o societ o enti, il valore della pratica determinato in misura pari al loro patrimonio netto, mentre, se si tratta di prestazioni rese a privati, il valore della pratica determinato in misura pari a quella fissata per il terzo scaglione. Note al punto I) 1) Per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) gli onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora. Gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l intervento, sono determinati applicando il compenso minimo per non pi di quattro ore. 2) Per la concreta quantificazione degli onorari tra il minimo ed il massimo deve aversi riguardo all effettivo valore della pratica, tenuto conto dei criteri generali di cui agli articoli 3, 4 e 5. Nota al punto II) Per la concreta quantificazione degli onorari tra il minimo ed il massimo deve aversi particolare riguardo alle difficolt della pratica, tenuto conto dei criteri generali di cui agli articoli 3, 4 e 5. N.B. Tutti gli onorari massimi della tabella possono essere raddoppiati se il valore della pratica supera 1.032.913,80 e triplicati se supera 5.164.568,99. Il primo comma statuisce che le singole prestazioni svolte per l esecuzione della pratica, previste dalla richiamata Tabella 1, siano compensate con gli onorari graduali ivi previsti, fatta eccezione per gli incarichi di assistenza e rappresentanza tributaria (per i quali l esclusione sancita dall articolo 25) e per quegli incarichi per i quali i singoli articoli della Tariffa escludono espressamente la loro applicazione in cumulo con gli onorari specifici. I casi in cui gli onorari graduali di cui all articolo in rassegna non sono applicabili in cumulo con gli onorari specifici sono elencati nel commento dell articolo 21. Gli onorari di cui all articolo in rassegna non sono inoltre applicabili nel caso che per la prestazione nel suo complesso gli onorari specifici spettanti siano stati preconcordati, per effetto di quanto disposto dal primo comma dell articolo 22. Gli onorari graduali sono quantificabili in misura determinata con riferimento al valore della pratica senza limitazioni in tutti i casi in cui non sono applicabili in cumulo con gli onorari specifici, che possono essere individuati: - nei casi di incarichi non giunti a compimento (vedi commento all articolo 13); - nelle pratiche per cui specificatamente disposto l obbligo di preconcordare gli onorari (articoli 27, 39, 42 e 55), al fine di determinare l importo dei compensi minimi inderogabili (vedi lettera a) del quarto comma del commento all articolo 22); - nelle pratiche per cui non sono previsti onorari specifici (vedi commento all articolo 20); oltre alle pratiche non regolate direttamente dalla Tariffa (e per cui non si rendono applicabili le disposizioni di altre tariffe professionali), sono ivi compresi i casi di prestazioni professionali rese per la formazione della Nota Integrativa al Bilancio e/o della Relazione sulla Gestione (vedi commento al primo comma dell articolo 34), per la disamina, discussione e predisposizione di norme statutarie non standardizzate o patti sociali e loro variazioni ovvero per l attuazione di riduzioni del capitale sociale (vedi commento all articolo 40), nonch per l assistenza del debitore nell espletamento di singole fasi di pratiche di procedure concorsuali (articolo 44, comma 8); - nei casi in cui non riuscito il componimento amichevole (cio nei casi in cui non stata ottenuta la sistemazione liberatoria del debitore), al fine della d<5eterminazione di una parte del compenso complessivo spettante (sesto comma dell articolo 43); - nei casi di mancato esito favorevole dell assistenza nelle richieste di ammissione alle procedure concorsuali di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria, al fine della determinazione della riduzione da applicare agli onorari specifici che sarebbero stati applicabili in caso di esito favorevole (lettera b) del primo comma dell articolo 44); - nei casi di assistenza nelle richieste di ammissione alla procedura fallimentare, quando gli onorari specifici applicabili risultino di importo inferiore (secondo comma dell articolo 44). Nei casi di applicazione in cumulo con gli onorari specifici previsti dalla Tariffa opera la limitazione ai compensi fissati per il terzo scaglione della Tabella 1, prevista dal secondo comma dell articolo 21, ferma restando la eventuale applicazione dei moltiplicatori previsti dal  Nota Bene in calce alla Tabella stessa. I parametri di riferimento per l individuazione dei valori della pratica, che, suddivisi per scaglioni, determinano la misura degli onorari applicabili, sono stabiliti nel secondo comma da: 26 - il valore del contratto come determinato dall articolo 45, per le prestazioni riferibili a contratti; - il valore del bene valutato, per le prestazioni riferibili a valutazioni; - il patrimonio netto, per ogni altra prestazione resa a imprese, societ, enti; - il valore della pratica indicato al terzo scaglione della Tabella 1, per ogni altra prestazione resa ai privati. Il riferimento al patrimonio netto ed al terzo scaglione della Tabella 1 viene ad assumere funzione di mero valore convenzionale. Si ricorda che gli onorari minimi, risultanti dall applicazione dell articolo 26, possono essere derogati in forza della disposizione di cui al terzo comma dell articolo 4. Tabella 1 dell articolo 26 Gli onorari di cui al n. I) a) sono determinati per chiamata. Gli onorari di cui ai nn. I) b-c-d) e II) a) sono determinati per ora o frazione di ora. Gli onorari di cui ai nn. II) b-c) sono determinati per il numero di facciate protocollo dell originale. Gli onorari di cui al n. II) d) sono determinati per singola prestazione. Note Per le prestazioni di cui al punto I) b-c-d), attraverso la determinazione del criterio di quantificazione (il compenso minimo dello scaglione per non pi di quattro ore), prevista indirettamente l applicazione degli onorari graduali anche per i tempi di trasferimento. Ai fini della concreta quantificazione degli onorari tra il minimo ed il massimo viene precisato che, relativamente al punto I), deve aversi riguardo al valore, mentre, relativamente al punto II), alle difficolt della pratica. La facolt di raddoppio o triplicazione degli onorari quando il valore della pratica supera i limiti precisati nel  Nota Bene riguarda esclusivamente gli onorari massimi: non applicabile, pertanto, agli onorari graduali minimi (che restano quelli previsti per l ultimo scaglione) tra i quali sono da ricomprendere quelli previsti per i tempi di trasferimento.<$)ll  s *ʲ   @ b]`ʲ   Q8< Articolo 21 Cumulabilit degli onorari graduali 1. Gli onorari graduali di cui all art. 26 sono cumulabili con gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa salvo quando il cumulo sia espressamente escluso nelle correlative norme tariffarie. 2. Peraltro, in caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili non possono essere superiori a quelli previsti per il terzo scaglione, fatta salva, ove ne sia il caso, la maggiorazione prevista nella nota in calce alla tabella dell art. 26. Il secondo comma prevede un temperamento nella quantificazione degli onorari graduali di cui all'articolo 26 applicabili in cumulo con gli onorari specifici, in relazione ai casi in cui il valore della pratica sia superiore a 154.937,07. Ne consegue che, se il valore della pratica: - non superiore a 154.937,07, si applicano gli onorari graduali di cui alle prime tre colonne della Tabella 1, richiamata dal primo comma dell articolo 26; - compreso tra 154.937,07 e 1.032.913,80, si applicano gli onorari graduali di cui alla terza colonna della Tabella 1; - compreso tra 1.032.913,80 e 5.164.568,99, si applicano gli onorari graduali di cui alla terza colonna della Tabella 1 con possibilit di raddoppio; - superiore a 5.164.568,99, si applicano gli onorari graduali di cui alla terza colonna della Tabella 1 con possibilit di triplicazione. <8'/p;2,Qxx  6L˲ CC@vZ],@L˲ L $A ʲ 9 $ < Azzera campi<P a p>@7D Foglio2   1yw  dMbP?_*+%&M&d2?'M&d2?(~?)~?Mhp LaserJet 100534 XSDDMhp LaserJet 1005 -dd" _X `? `?U} *} $ } I}  } } $} } } }  } } m 1,@      , M|   N OL } KKKL """ ~KKKKL    D  K   Gz5@ D L"""  K  i      ` g8;@  G  1DD D D DD B%  D ?"""   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Per la liquidazione di aziende individuali e collettive, compresi in essa la valutazione della azienda, la redazione di inventari e di bilanci straordinari, il realizzo delle attivit, l estinzione delle passivit ed il conseguente riparto agli aventi diritto, al dottore commercialista spettano i seguenti onorari:  qualora il dottore commercialista assuma la carica di liquidatore, ai sensi degli articoli 2275, 2309, 2450 del codice civile: a) con riferimento alle attivit realizzate un compenso cos determinato: fino a 51.645,69 il 5%; per il di pi fino a 258.228,45 il 4%; per il di pi fino a 516.456,90 il 3%; per il di pi fino a 2.582.284,50 il 2%; per il di pi oltre a 2.582.284,50 l 1%; b) un compenso pari allo 0,75% delle passivit definitivamente accertate. Onorario minimo 1.549,37;  qualora l incarico, pur con gli stessi contenuti, consista nell assistenza al liquidatore o all imprenditore nella fase della cessazione, agli onorari di cui alle precedenti lettere a) e b) applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%. Onorario minimo 1.032,91. 2. Nel caso di assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto in altre societ od aziende, agli onorari di cui sopra applicata una riduzione compresa tra il 5% ed il 20%. 3. I predetti onorari si applicano anche per la liquidazione dei beni ceduti ai creditori ai sensi dell art. 1977 del codice civile e dell art. 160, comma secondo, n. 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare). 4. Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni professionali, specificamente contemplate in altri articoli della presente tariffa, eventualmente svolte. Inoltre, qualora la liquidazione richieda la gestione temporanea di beni, i suddetti onorari sono cumulabili con quelli di cui agli articoli della presente sezione ridotti del 20%. Considerazioni e precisazioni sui singoli commi 1. La procedura di liquidazione portata a compimento va considerata in senso unitario. Gli onorari competono anche quando nelle varie fattispecie non siano necessarie talune delle funzioni elencate. Di ci si deve tener conto solo in sede di valutazione delle prestazioni eseguite, in osservanza dei criteri generali previsti dall articolo 3. Se l incarico affidato ad un collegio si applica la disposizione di cui all articolo 11. Gli onorari indicati alle lettere a) e b) rappresentano la misura minima; quella massima si ottiene applicando la maggiorazione del 50%, come previsto dall articolo 5. Quando l attivit professionale viene svolta senza assumere la carica di liquidatore, agli onorari specificati nella prima parte del comma deve essere applicata una riduzione variabile tra il minimo del 20% ed il massimo del 50%; pertanto la riduzione da applicare in via obbligatoria, nel caso che l incarico sia limitato all assistenza del liquidatore, da computare sia sui compensi minimi risultanti dall applicazione delle percentuali indicate sia sui compensi massimi (determinati applicando la maggiorazione del 50% di cui all articolo 5). Qualora l incarico non giunga a compimento spettano i compensi relativi alle specifiche prestazioni svolte fino al momento della cessazione dell incarico, ai sensi dell articolo 13. In ogni caso, tanto nell ipotesi che l incarico sia giunto a compimento quanto nell ipotesi che non lo sia, spetta l onorario minimo assoluto di 1.549,37 se assunta la carica di liquidatore e di 1.032,91 se la prestazione limitata all assistenza del liquidatore. 2. La riduzione da applicare in via obbligatoria nel caso in questione da computare sia sui compensi minimi sia sui compensi massimi determinati secondo i criteri esposti al primo comma. 3. Il rinvio al punto 2 del secondo comma dell articolo 160 del R.D. 16/03/42 n. 267 relativo alla procedura di concordato preventivo mediante cessione dei beni, mentre l articolo 1977 del codice civile regola la cosiddetta  cessio bonorum . La disposizione in genere disattesa per la procedura liquidat<oria giudiziale: i Tribunali sono per lo pi orientati ad assumere quale riferimento il D.M. 28/07/92 n. 570, piuttosto che le tariffe professionali, anche se esso non prevede uno specifico emolumento al liquidatore giudiziale. 4. La spettanza dei relativi onorari (senza riduzioni) viene espressamente salvaguardata per i casi in cui siano rese prestazioni di consulenza contrattuale (articolo 45), ovvero altre prestazioni professionali non rientranti in quelle descritte al primo comma. La seconda frase del comma espressamente prevede la cumulabilit, nel caso che ne ricorrano i presupposti, degli onorari di cui agli articoli 27 e/o 28 (ridotti all 80%), in quanto non si possono rendere applicabili gli onorari di cui all articolo 29 perch il compito di custodire i beni aziendali compreso nell attivit liquidatoria. Considerazioni e precisazioni sull articolo nel suo complesso Spettano i rimborsi di spese di cui all articolo 18, le indennit di cui all articolo 19 e, se ne ricorrono i presupposti, la maggiorazione di cui all articolo 23. Sono cumulabili gli onorari di cui all articolo 26 (con la limitazione prevista al secondo comma dell articolo 21). L articolo 160, comma secondo, n. 2, del R.D. 16/03/42 n. 167 cos dispone:  2) che il debitore offra ai creditori per il pagamento dei suoi debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, tranne quelli indicati dall articolo 46, semprech la valutazione di tali beni faccia fondatamente ritenere che i creditori possano essere soddisfatti almeno nella misura indicata al n. 1. L articolo 1977 del codice civile cos dispone:  La cessione dei beni ai creditori il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attivit e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti . <`%Fb0"++/+@KQmxx  6 CC@ ], @ h 4 X 9 $ < Azzera campi<P  a>@"7 Foglio3   Ae  dMbP?_*+%&M&d2?'M&d2?(~?)~?M HP LaserJet P2015 Series PCL 5      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnoprstuvwxyz{|}~!C 4dXXA4DINU"L XՑ56SMTJHP LaserJet P2015 Series PCL 5eInputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLHPPCompositeUSBGetSerialNumberhppdvq01.dll_getDeviceSerialNumberWHPPInstallTimeConfighppdvq01.dll_getDevicePPMDuplexerWResolution600dpiOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalsePaperSizeA4MediaTypeAUTOCollateOFFDuplexNONEHPPCompositeUSBFilehppdvq01.dll_getDeviceSerialNumber_getDevicePPMDuplexerHPXMLFileUsedhpc20155.xmlEconomodeFalseHalftoneHPDitherMatrixTextAsBlackFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineGraphicsModeRASTERMODERETChoiceTruePrintQualityGroupPQGroup_1AlternateLetterHeadFalseHPDocPropResourceDatahpzhl43e.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL5HPMaxResolutionPDM_600DPIHPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNTHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPStraightPaperPathFalseHPCoversOther_PagesHPDuplicateJobNameOverrideSWFWPSAlignmentFileHPZLS43ePSServicesOptionHLPWithLightsHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265HPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHub_OrdersuppliesTRUEHPConsumerCustomPaperTrueHPEnableRAWSpoolingTrueHPCustomDuplexableRange3x5_8.5x14HPPaperSizeALMConstraintsEXECUTIVEHPPaperSizeDuplexConstraintsEXECUTIVEHPMediaTypeDuplexConstraintsCARDSTOCKXIUPHdA4 4 [nessuno] [nessuno]Arial4P d?PORTATILE01<Automatico>R 44  dMicrosoft Excel for WindowsijkkmmEXCEL.EXE<bC:\Programmi\Microsoft Office\Office\EXCEL.EXE " _X `? `?U} *} $ } I}  } } $} } } }  } } m A,@     , M   N OL } KKKL """ KKKKL    D  K  ~  7@ L """  K  i      ` g8;@  G  1DD D D DD B%  D ? 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D/ "B/ (0 + b0 1LDS Db B$ singoli beni o diritti@B 011180 )"Db  $  B80 1"Db  $  B0 0b0 333gxA # D/ 0 Mb0?0 F0 0 0D)D. D)D. D0 B0 (1 + d1 NDS Dc B$ aziende o rami d'azienda@B 111181 2"Dc  $$  B81 2"Dc  $$  B1KKK 1 "K1 Q5@ '5%+0 ` D) %+0   $) BK1 Q5@ '5%+0 ` D) %+0   $) Bn2 XDS Dd B$ )"partecipazioni sociali non quotate@B 211182 9"Dd  $1  B82 7"Dd  $1  B2SS 3111113Kj 4+,./4KKKjjj 5+2..5KKjjj 66+,/6KKKjjj 7 7111G7. ;1DS %02D BG7. )1DS %02D B7KKKjjj 8111118jj 90x 9+~ 97$@_9. 7I%!5D933333%@ %!5D933333%@B_9. ;I%!5D933333%@ %!5D933333%@B:6+8./ ;9" ;+#~ ;7@;7K;:Hz#@ 05%!:D;  $;%!:BK;:Hz#@ 0 5%!:D;  $;%!:B >">""""" ?"?"""""@Dbs:zZ...:."@ @@"""""6 2 "@(  x  6 CC@ >@],@ $ "  9 $<Onorari art. 18-19-26<w coll  s *   @B-x]` %  %< Articolo 31- Perizie, valutazioni e pareri 1. Gli onorari per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di parte, anche avanti autorit giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti, arbitri e periti, nonch per le valutazioni di aziende, rami di azienda, patrimoni, beni materiali, beni immateriali e diritti, sono determinati come segue: a) perizie, motivati pareri e consulenze Sul valore della pratica: fino a 51.645,69 il 6%; per il di pi fino a 258.228,45 il 4%; per il di pi fino a 516.456,90 il 2%; per il di pi fino a 2.582.284,50 l 1%; per il di pi oltre 2.582.284,50 lo 0,5%. Onorario minimo 516,46; b) valutazione di singoli beni e diritti Sull ammontare dei valori: fino a 51.645,69 l 1,50%; per il di pi fino a 258.228,45 l 1%; per il di pi fino a 516.456,90 lo 0,5%; per il di pi fino a 2.582.284,50 lo 0,2%; per il di pi fino a 5.164.568,99 lo 0,1%; per il di pi oltre 5.164.568,99 lo 0,05%. Onorario minimo 387,34; c) valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni Sull ammontare complessivo delle attivit e delle passivit, che non siano poste rettificative dell attivo: fino a 258.228,45 l 1%; per il di pi fino a 1.032.913,80 lo 0,5%; per il di pi fino a 2.582.284,50 lo 0,25%; per il di pi fino a 10.329.137,98 lo 0,1%; per il di pi fino a 25.822.844,95 lo 0,05%; per il di pi oltre 25.822.844,95 lo 0,025%. Onorario minimo 1.291,14. Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passivit che concorrono a formare - insieme con l eventuale avviamento - le aziende o i complessi di beni oggetto di valutazione, agli onorari applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%; d) valutazione di partecipazioni sociali non quotate Si applicano gli onorari di cui alla lettera c) con riferimento alle quote percentuali sottoposte a valutazione. Onorario minimo 774,69. e) relazioni di stima di cui agli articoli 2343, 2343-bis e 2501-quinquies del codice civile Si applicano, a seconda dei casi, gli onorari di cui alle lettere b), c) e d) con separato riferimento, per le relazioni di stima di cui all art. 2501-quinquies del codice civile, a ciascuna delle situazioni patrimoniali oggetto di stima. 2. Agli onorari di cui alle lettere da a) a d) applicata una riduzione compresa tra il 30% ed il 50% se le prestazioni effettuate rientrano in altre pi ampie previste da altri articoli della presente tariffa. 3. Agli onorari di cui alla lettera e) applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 60% se le relazioni di stima sono relative ad aziende, rami di azienda o patrimoni configurati in situazioni contabili fornite dal cliente determinate sulla base di rilevazioni contabili regolarmente tenute e redatte secondo i criteri previsti dal codice civile. Considerazioni e precisazioni sui singoli commi 1. La disposizione fissa un criterio di determinazione unico che consiste nell applicazione di percentuali decrescenti calcolate sul valore della pratica suddiviso per scaglioni, senza che abbia alcun rilievo il metodo di valutazione adottato. Per la quantificazione degli onorari si ricorda che gli onorari minimi, risultanti dall applicazione delle percentuali indicate per ciascuno scaglione, possono essere derogati in forza della disposizione di cui al terzo comma dell articolo 4, mentre quelli massimi sono determinati applicando la maggiorazione prevista dall articolo 5. Gli onorari applicabili sono differenziati sia in base all oggetto delle prestazioni rese sia in base alla rilevanza formale delle stesse. Gli onorari minimi assoluti, da addebitare al cliente quando, a seguito dell applicazione al valore della pratica delle percentuali indicate per ciascuna tipologia di prestazione, si determinano importi inferiori, sono fissati per ciascuna fattispecie in misura differenziata. Le prestazioni considerate alla lettera a) attengono alle perizie, ai pareri motivati e alle consulenze tecniche resi su richiesta e nell interesse esclusivo del cliente, che li pu utilizzare a sostegno delle < sue ragioni nei confronti di terzi, privati o pubblici (quali tipicamente i pareri proveritate e le consulenze tecniche di parte). Esse possono avere per oggetto beni, diritti o interessi di qualsiasi tipo. Le prestazioni considerate alle lettere b), c) e d) consistono in valutazioni o stime rese su richiesta e nell interesse esclusivo del cliente, ma aventi rilievo soltanto informativo e/o conoscitivo per il cliente e quindi non utilizzabili nei confronti dei terzi; i relativi onorari, calcolati per scaglioni, sono differenziati in funzione dell oggetto della stima valutativa. Precisamente: - le valutazioni di cui alla lettera b) riguardano cespiti singolarmente individuati, di tipo mobiliare o immobiliare, diritti e contratti di ogni genere. Sono ricomprese in questo raggruppamento, ad esempio, la stima del valore di immobili, di rendite, di diritti di usufrutto o di nuda propriet, di risarcimenti di danni, di emolumenti e di diritti aziendali; - le valutazioni di cui alla lettera c) riguardano pluralit di beni da considerare in senso unitario, e non nella loro individualit, quali, in specie, aziende, rami di azienda e patrimoni immobiliari e/o mobiliari, intendendo questi ultimi nella concezione dell articolo 816 del codice civile. La valutazione pu essere propedeutica o complementare a pi complesse operazioni, quali ad esempio la sistemazione di interessi fra familiari o fra terzi ovvero operazioni societarie straordinarie. Le percentuali si applicano alla sommatoria dei valori stimati delle attivit e delle passivit classificati per scaglioni; sia gli onorari minimi sia quelli massimi devono essere maggiorati in misura compresa tra il 20% ed il 50% qualora si debba preliminarmente procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passivit che concorrono a formare il valore complessivo dell oggetto della stima; - le valutazioni di cui alla lettera d) riguardano quote di societ di persone o di societ di capitali non quotate; il valore della pratica determinato con riferimento alle quote di partecipazione sottoposte a valutazione, anche se si perviene alla sua determinazione attraverso la rettifica del valore attribuito all intero patrimonio sociale, con il riconoscimento di un premio di maggioranza o di uno sconto di minoranza. Le prestazioni considerate alla lettera e) consistono in relazioni di stima rese in conseguenza di nomina da parte dell autorit giudiziaria a seguito di richiesta di parte, statuita dal codice civile a tutela dell interesse dei terzi. Esse sono individuate in modo esaustivo e tassativo ed attengono alle relazioni giurate di stima che il codice civile prevede come obbligatorie nelle ipotesi di conferimento di beni in natura o di crediti, di acquisto da parte della societ di beni o di crediti dai promotori, soci fondatori o amministratori, ovvero nelle ipotesi di trasformazione, fusione o scissione societaria. Nel caso di trasformazione, gli onorari per la stima del patrimonio netto sono determinati con riferimento ai valori delle attivit e delle passivit risultanti dalla relazione peritale. Nel caso di fusione, gli onorari per la stima del rapporto di concambio sono determinati con riferimento ai valori delle attivit e delle passivit risultanti dalle situazioni patrimoniali stimate di ogni singola societ che partecipa all operazione. Nel caso di scissione, gli onorari per la stima del rapporto di cambio sono determinati con riferimento ai valori delle attivit e delle passivit risultanti dalle situazioni patrimoniali indicate nell articolo 41. 2. La riduzione degli onorari ivi prevista deve essere applicata, ad esempio, quando le perizie di cui alla lettera a) del primo comma o le valutazioni di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma sono effettuate nel quadro di incarichi pi vasti, quali, ad esempio, di assistenza o rappresentanza tributaria o di consulenza contrattuale per cessioni di aziende, azioni o beni. Essa deve essere applicata sia agli onorari minimi sia agli onorari massimi previsti nel primo comma. 3. La riduzione ivi prevista, che deve essere applicata per tener< e opportunamente conto dell ausilio fornito dalle situazioni contabili messe a disposizione da chi richiede le relazioni di stima obbligatorie, consente anche un opportuno margine di discrezionalit grazie alla forte 9 L articolo 816 del codice civile recita:  E considerata universalit di mobili la pluralit di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria. Le singole cose componenti l universalit possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici . divaricazione delle percentuali di riduzione da applicare. Essa deve essere applicata sia agli onorari minimi sia agli onorari massimi previsti nel primo comma. Considerazioni e precisazioni sull articolo nel suo complesso Si ricorda che gli onorari minimi, risultanti dall articolo 31, possono essere derogati in forza della disposizione di cui al terzo comma dell articolo 4. Gli onorari minimi, da addebitare al cliente quando l applicazione al valore della pratica suddiviso per scaglioni delle percentuali indicate nell articolo determina importi inferiori, sono fissati nelle singole lettere del primo comma. Spettano i rimborsi di spese di cui all articolo 18, le indennit di cui all articolo 19 e, se ne ricorrono i presupposti, la maggiorazione di cui all articolo 23. Sono cumulabili gli onorari di cui all articolo 26 (con la limitazione prevista al secondo comma dell articolo 21).<*jnYF%^*?i) /X ""`%xx  6 CC@],@ & # 0 9 $ < Azzera campi<P icc>@"7 Foglio4   (n  dMbP?_*+%MHP LaserJet 4050 Series PCL64C 4dA4 DINU"4~q" dX??U} *} $ } I}  }  } } $} } } }  } } m ( ,     J h J  J  J  J h ,                  x(   N Om  y nKKK n  KKKK o!!  KKKK n   D K !! KKK  ^  W n #$ #? $  `;O@ ~  ?D  .DD B$DD  B (   L? !!   ;O@ (? c MDD  DD B$$DD D DD  B (  n # $ #? $   (3P ? v `DD  DD B$7DD D D D D DD  B (   !!   3P ǁ  ~jtH? sDD  DD B$JDD D D D D D D D DD  B (    !   ǁ=  -C6:? 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Gli onorari per la formazione dello stato patrimoniale e del conto economico, redatti a norma di legge e accompagnati da una relazione tecnica illustrativa, che contenga tutti gli elementi necessari per la redazione dei documenti accompagnatori previsti dal codice civile, sono determinati nel modo seguente: a) sul totale delle attivit, al lordo delle poste rettificative, nonch delle partite di giro e conti d ordine, al netto delle perdite fino a 129.114,22 lo 0,5%; per il di pi fino a 258.228,45 lo 0,25%; per il di pi fino a 516.456,90 lo 0,125%; per il di pi fino a 1.291.142,25 lo 0,075%; per il di pi fino a 2.582.284,50 lo 0,04%; per il di pi fino a 5.164.568,99 lo 0,025%; per il di pi fino a 12.911.422,48 lo 0,0125%; per il di pi fino a 25.822.844,95 lo 0,006%; per il di pi oltre a 25.822.844,95 lo 0,005%; b) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: fino a 516.456,90 lo 0,15%; per il di pi fino a 1.291.142,25 lo 0,075%; per il di pi fino a 2.582.284,50 lo 0,04%; per il di pi fino a 5.164.568,99 lo 0,02%; per il di pi fino a 12.911.422,48 lo 0,0125%; per il di pi fino a 25.822.844,95 lo 0,0075%; per il di pi oltre a 25.822.844,95 lo 0,005%. Onorario minimo 516,46. 2. Agli onorari previsti nel comma 1 applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio riguarda societ, enti od imprese che non svolgono alcuna attivit commerciale od industriale o la cui attivit sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali. 3. Qualora nelle prestazioni svolte non sia compresa la relazione tecnica illustrativa, agli onorari applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%. 4. Ai predetti onorari applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio rientra in altre pi ampie prestazioni previste da altri articoli della presente tariffa. Considerazioni e precisazioni sui singoli commi 1. La consulenza ed assistenza qui regolata consiste nell individuazione, una volta ottenuto dal cliente il primo bilancio di verifica, di tutte le operazioni d'integrazione e rettifica delle poste di contabilit, che sono necessarie, anche a seguito dell attribuzione di valori alle poste da stimare, per giungere alla formazione a norma di legge (cio facendo applicazione di tutta la normativa giuridica e fiscale in materia, oltre che dei principi contabili nazionali ed internazionali) dello stato patrimoniale e del conto economico, accompagnati da una relazione tecnica illustrativa che permetta la redazione dei documenti previsti dal codice civile. Ne consegue che, anche se non espressamente esplicitato nel testo, si dovranno applicare ai compensi adeguate riduzioni (quantificabili, si suggerisce, nella misura prevista dal successivo quarto comma) nel caso in cui il bilancio di verifica sottoposto ad analisi comprenda gi la quantificazione di numerose poste da stimare. L onorario minimo determinato mediante l'applicazione delle percentuali decrescenti previste dalle lettere a) e b), rispettivamente, all'attivo dello stato patrimoniale ed ai componenti positivi di reddito lordi. L'onorario massimo e' determinato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, applicando la maggiorazione del 50%. Per meglio chiarire i valori di riferimento contenuti nella disposizione normativa bene premettere una breve cronistoria della formazione dell articolo. Il testo di Tariffa originariamente varato dalla Commissione di studio, a cui era stato affidato tale compito, fu formato prima dell entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, che modific gli articoli del codice civile regolanti il bilancio d esercizio delle societ di capitale. Nel testo tariffario originale in luogo di  stato patrimoniale si leggeva  bilancio , in luogo di  conto economico  conto profitti e perdite , in luogo di  documenti accompagnatori previsti dal codice civile  la relazione di cui all articolo 2429 del codice civile , in luogo di  sul totale delle attivit, < al lordo delle poste rettificative, nonch delle partite di giro e dei conti d ordine, al netto delle perdite  sul totale delle attivit al netto delle perdite , in luogo di  sul totale dei componenti positivi lordi  sul totale dei profitti di cui all articolo 2425 bis del codice civile . Quando si pose mano ad una delle ultime stesure del testo della Tariffa erano gi state promulgate le nuove norme del codice civile che hanno modificato la struttura del bilancio quale documento giuridico. La Commissione, tenuto conto che la nuova normativa civilistica non era ancora applicabile e che comunque la sua applicazione non sarebbe stata in seguito obbligatoria per i bilanci delle imprese individuali e delle societ di persone nonch per quelli di imprese svolgenti specifiche particolari attivit, decise di procedere alle modifiche sopra illustrate con l intento di adattare il testo alle disposizioni civilistiche, sia vecchie sia nuove, ma con lo scopo ben preciso di non modificare il contenuto sostanziale del testo tariffario originario. Ne consegue che: a) la  relazione tecnica illustrativa un documento informale riportante i dati contabili occorrenti per la formazione della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione. Pertanto l eventuale materiale formazione della Nota Integrativa e/o della Relazione sulla Gestione da parte del dottore commercialista per conto dell organo amministrativo oggetto di parcellazione ai sensi di quanto disposto dall articolo 26, senza applicazione della limitazione di cui al secondo comma dell articolo 21, in quanto prestazione specifica non altrimenti regolamentata; in tal caso si ritiene, peraltro, che siano applicabili gli onorari graduali minimi in quanto la redazione di tali documenti senza dubbio comprensiva della redazione della relazione tecnica illustrativa; b) i valori delle  attivit devono essere assunti al lordo delle poste rettificative, in precedenza iscritte fra le passivit; c) tra le  attivit sono da comprendere  le partite di giro ed i conti d ordine (costituenti una distinta sezione di conti secondo la nuova normativa, mentre secondo la normativa precedente erano riportati tanto nell attivo quanto nel passivo del bilancio). Al riguardo bene precisare che si ritiene che possano essere presi come riferimento per il calcolo degli onorari soltanto i valori delle poste di cui al terzo comma dell articolo 2424 del codice civile, la cui iscrizione debba essere considerata obbligatoria (e non facoltativa) secondo una corretta interpretazione delle disposizioni giuridiche e dei principi contabili; d) la specificazione  al netto delle perdite nel riferimento al  totale delle attivit stata conservata per i casi di bilanci redatti secondo schemi diversi da quelli regolati dagli articoli da 2423 a 2435 bis del codice civile; e) i  componenti positivi di reddito lordi sono formati da: - il valore della produzione, al netto delle variazioni delle rimanenze; - i valori delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, di prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, di lavori in corso su ordinazione e di prodotti finiti e merci iscritti nell attivo dello stato patrimoniale; - tutti i proventi finanziari; - tutte le rivalutazioni; - tutti i proventi straordinari. 2. E ivi contemplata la riduzione applicabile ai casi di formazione del bilancio di quei soggetti che non svolgono alcuna attivit produttiva o commerciale ma che si limitano all'amministrazione di beni o godimento di patrimoni (immobiliari di godimento, finanziarie pure). 3. La riduzione ivi prevista deve essere applicata se tra le prestazioni svolte non sia compresa la relazione tecnica illustrativa. La riduzione, peraltro, non da applicare se, in sua sostituzione, sia stata redatta la Nota Integrativa e/o la Relazione sulla Gestione e per tale prestazione siano stati applicati gli onorari graduali di cui all articolo 26 nella misura minima. 4. La riduzione ivi prevista deve essere applicata ove la stesura del bilancio sia resa nel quadro di altre pi ampie prestazioni espressamente contemplate dalla T<Wariffa (trasformazione, fusione, valutazione d'azienda, ecc.). Tra le  pi ampie prestazioni non da ricomprendere la tenuta della contabilit. Considerazioni e precisazioni sull articolo nel suo complesso Le regole fissate in questo articolo sono applicabili non solo al bilancio di esercizio ma anche al bilancio consolidato e ai bilanci straordinari. Le riduzioni previste dal secondo, terzo e quarto comma, se applicabili alla stessa prestazione, devono essere calcolate sull onorario gi al netto della precedente riduzione. Spettano i rimborsi di spese di cui all articolo 18, le indennit di cui all articolo 19 e, se ne ricorrono i presupposti, la maggiorazione di cui all articolo 23. Sono cumulabili gli onorari di cui all articolo 26 (con la limitazione prevista al secondo comma dell articolo 21).<H*/ HK=3  I#xx , 6 CC@$&],@ H, X  9 $<Onorari art. 18-19-26<w coxx , 6L CC@L],@L , S  9 $ < Azzera campi<P >@7 Foglio5   -  dMbP?_*+%&M&d2?'M&d2?(~?)~?M HP LaserJet P2015 Series PCL 5!C 4dXXA4DINU"L XՑ56SMTJHP LaserJet P2015 Series PCL 5eInputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLHPPCompositeUSBGetSerialNumberhppdvq01.dll_getDeviceSerialNumberWHPPInstallTimeConfighppdvq01.dll_getDevicePPMDuplexerWResolution600dpiOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalsePaperSizeA4MediaTypeAUTOCollateOFFDuplexNONEHPPCompositeUSBFilehppdvq01.dll_getDeviceSerialNumber_getDevicePPMDuplexerHPXMLFileUsedhpc20155.xmlEconomodeFalseHalftoneHPDitherMatrixTextAsBlackFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineGraphicsModeRASTERMODERETChoiceTruePrintQualityGroupPQGroup_1AlternateLetterHeadFalseHPDocPropResourceDatahpzhl43e.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL5HPMaxResolutionPDM_600DPIHPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNTHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPStraightPaperPathFalseHPCoversOther_PagesHPDuplicateJobNameOverrideSWFWPSAlignmentFileHPZLS43ePSServicesOptionHLPWithLightsHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265HPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHub_OrdersuppliesTRUEHPConsumerCustomPaperTrueHPEnableRAWSpoolingTrueHPCustomDuplexableRange3x5_8.5x14HPPaperSizeALMConstraintsEXECUTIVEHPPaperSizeDuplexConstraintsEXECUTIVEHPMediaTypeDuplexConstraintsCARDSTOCKXIUPHdA4 4 [nessuno] [nessuno]Arial4P d?PORTATILE01<Automatico>R 44  dMicrosoft Excel for WindowsijkkmmEXCEL.EXE<bC:\Programmi\Microsoft Office\Office\EXCEL.EXE " _X `? `?U} *} $ } I}  }  } } $} } } }  } } m -; ,@,,, , , , , ,,,,, R    N OK [ KKKL n \KKKKL ]  K  D KKL !!  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Al dottore commercialista, sindaco di societ, oltre ai compensi per i rimborsi di spese di cui al titolo II, spettano onorari per: a) l espletamento delle verifiche trimestrali; b) i controlli sul bilancio di esercizio e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all assemblea dei soci; c) la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell assemblea, che non porti all ordine del giorno l approvazione del bilancio annuale di esercizio, e del comitato esecutivo, nonch per la partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale, ad eccezione di quelle indette per le verifiche trimestrali, finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all esame delle denunzie ai sensi dell art. 2408 del codice civile o comunque richiesta da un componente l organo amministrativo. 2. L onorario di cui alla lettera a) del comma 1 commisurato sull ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico dell esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell incarico nel corso dell esercizio, dell esercizio precedente, e determinato come segue: fino a 258.228,44: da 516,46 a 619,75; da 258.228,45 a 2.582.284,49: da 619,75 a 1.239,50; da 2.582.284,50 a 25.822.844,94: da 1.239,50 a 2.478,99; oltre 25.822.844,95: da 2.478,99 a 4.131,66. Il compenso sempre relativo ad una durata in carica per quattro trimestri. Nel caso di maggiore o minore durata dell esercizio sociale o di maggiore o minore permanenza nella carica per qualsiasi motivo, il compenso aumentato o diminuito di tanti quarti quanti sono i trimestri di maggiore o minore permanenza nella carica. 3. L onorario di cui alla lettera b) del comma 1 commisurato sull ammontare complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, se superiore al capitale sociale, e determinato come segue: fino a 103.291,37: da 516,46 a 774,69; da 103.291,38 a 516.456,89: da 774,69 a 1.291,14; da 516.456,90 a 2.582.284,49: da 1.291,14 a 2.065,83; da 2.582.284,50 fino a 10.329.137,97: da 2.065,83 a 3.098,74; 10.329.137,98 e oltre: 3.098,74 pi un aumento di 516,46 ogni 5.164.568,99 o frazione di 5.164.568,99. Qualora si tratti di societ la cui attivit sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di propriet o al solo godimento di redditi patrimoniali, il compenso ridotto del 50%. Analoga riduzione applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la societ si trovi in stato di liquidazione o comunque non svolga alcuna attivit. 4. L onorario di cui alla lettera c) del comma 1 pari agli onorari graduali massimi previsti alla lettera d), punto I, della tabella contenuta nell art. 26 con il valore della pratica determinato in misura pari al capitale sociale della societ. 5. Qualora il dottore commercialista abbia la carica di presidente del collegio i compensi di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati del 50%. 6. Gli onorari specifici di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all art. 26. 7. I compensi del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo del 100% in tutti quei casi in cui il collegio sindacale chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di legge entrate in vigore successivamente all approvazione della presente tariffa. 8. I compensi del presente articolo si applicano anche per il dottore commercialista che ricopra la carica di revisore, o sindaco, di enti privati e di consorzi. 9. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati. < /DRll   s *   @bi] ` 1  dm< Considerazioni e precisazioni sui singoli commi. 1. Con una radicale innovazione rispetto alla Tariffa previgente, gli onorari specifici per l espletamento degli incarichi sindacali, anzich unitariamente, sono determinati attraverso una suddivisione in tre parti, ciascuna delle quali riferibile alle tipiche categorie di prestazioni rese per lo svolgimento dell incarico. Gli onorari specifici spettanti, non solo per applicazione del principio generale di cui al secondo comma dell articolo 2, ma anche per espressa precisazione testuale, sono cumulabili con i rimborsi di spese di cui all articolo 18. E da ritenere che, nell esplicazione dell incarico, la maturazione del diritto alla percezione dei compensi avvenga, in via separata, al termine di ciascuna specifica prestazione resa. Cos, il diritto al compenso da considerare maturato: - per l espletamento delle verifiche trimestrali, - considerato che non formulato un espresso riferimento a ciascuna delle verifiche, e tenuto conto di quanto precisato nel secondo comma - al termine dell esercizio in cui le verifiche sono state eseguite ovvero al termine dell incarico, se intervenuto nel corso dell esercizio; - per i controlli sul bilancio e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all assemblea, nel momento della sottoscrizione della relazione; - per le partecipazioni a riunioni degli organi societari, al termine di ciascuna riunione. Naturalmente la maturazione del diritto al compenso non comporta l obbligo di procedere alla immediata emissione di parcelle separate per ciascuna prestazione. In merito agli onorari previsti al secondo comma per le verifiche trimestrali, da precisare che non possono essere modificati in aumento se le riunioni all uopo tenute nel corso dell anno sono state pi di quattro. Ci, sia nel caso che le verifiche aggiuntive siano state effettuate su iniziativa dei sindaci stessi, sia nel caso che siano state effettuate su richiesta specifica proveniente da un componente dell organo amministrativo; in quest ultima ipotesi, peraltro, matura il diritto ai compensi previsti al quarto comma. In merito agli onorari previsti al terzo comma per i controlli sul bilancio di esercizio e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all assemblea, da precisare che competono in ogni caso, senza alcun riferimento all impegno temporale richiesto dall espletamento del compito. Nel progetto di modifica del presente articolo, giacente presso il Ministero di Grazia e Giustizia, espressamente precisato che, tra le attivit del collegio sindacale per cui spettano onorari, sono compresi, oltre a quelli sul bilancio d esercizio, i controlli sul bilancio consolidato e sul bilancio straordinario, nonch la redazione delle eventuali relative relazioni. Tale precisazione da intendere interpretativa del testo in vigore: si ricorda che la Commissione Nazionale di Studio per la Tariffa - in sede di risposta al quesito pubblicato nel numero 5 del 1996 del Giornale dei Dottori Commercialisti - si espressa sul punto a favore dell applicabilit degli onorari di cui al terzo e quinto (per il richiamo al terzo in esso contenuto) comma dell articolo 37,in osservanza di quanto disposto sia dall articolo 16 (applicazione analogica) sia dal settimo comma dell articolo in rassegna. In merito agli onorari previsti al quarto comma per la partecipazione alle riunioni degli organi societari, per cui, in caso di effettiva presenza, matura il diritto alla percezione da parte del singolo sindaco partecipante, opportuno precisare che tali riunioni possono essere cos individuate: - tutte, ma anche soltanto, le assemblee che non portino all ordine del giorno l approvazione del bilancio annuale d esercizio: ne consegue che il diritto non matura nel caso che nella medesima assemblea siano discussi anche argomenti diversi, mentre matura nel caso che il bilancio da approvare sia un bilancio straordinario; - tutte le riunioni del consiglio di amministrazione che non portino all ordine del giorno la formazione del bilancio d esercizio ovvero il rinvio ad altra riunione d< ella sua formazione; peraltro, in questa ultima ipotesi, si ritiene che il diritto maturi se all ordine del giorno sono posti anche altri argomenti; - tutte le riunioni del comitato esecutivo; - tutte le riunioni del collegio sindacale diverse da quelle indette esclusivamente per le verifiche trimestrali, sempre che tali riunioni: 1) siano finalizzate (in via esclusiva, o congiunta con l effettuazione delle verifiche trimestrali) al: a) controllo delle operazioni sociali straordinarie, per tali intendendosi quelle per cui il controllo espressamente previsto da una specifica norma avente valore di legge: i casi previsti esplicitamente dal codice civile riguardano: - il controllo della stima dei conferimenti di beni in natura in sede di costituzione (articolo 2343); - il controllo della stima dei conferimenti di beni in natura in sede di aumento del capitale sociale (articolo 2440); - il controllo della stima del patrimonio in sede di trasformazione di una societ di persone in una societ di capitali (articolo 2498); - il controllo della riduzione del capitale per perdite (articoli 2446 e 2447), per cui i compensi in esame maturano soltanto nel caso che il controllo  de quo non sia effettuato nell ambito dei pi ampi controlli su un bilancio straordinario; 52 b) l esame delle denunce ai sensi di quanto disposto dall articolo 2408 del codice civile, ovvero 2) siano state richieste per qualunque motivo, anche tramite informale convocazione, da un componente l organo amministrativo: pertanto da escludere che il diritto agli onorari maturi se le riunioni - finalizzate all esame di argomenti non inquadrabili tra quelli precisati alle precedenti lettere a) e b) del punto 1), pur se di interesse societario - siano state indette dai sindaci stessi senza richiesta da parte di un componente dell organo amministrativo. 2. Regola le modalit di determinazione degli onorari spettanti per l espletamento delle verifiche trimestrali, attraverso l indicazione in valori assoluti (cio, non percentuali) dell importo del compenso minimo e di quello massimo applicabile per ciascuna delle quattro fasce in cui suddiviso il valore di riferimento. Per quanto la precisazione sia superflua, visto il chiaro tenore letterale della disposizione, si sottolinea che i compensi previsti per le fasce precedenti non sono da sommare a quello per la fascia in cui si colloca il valore di riferimento. Il valore di riferimento costituito dai  componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico . Per l esatta individuazione di tali componenti si rimanda alla lettera e) del commento al primo comma dell articolo 34. Quando la durata dell esercizio sociale , per qualunque motivo, superiore o inferiore ad un periodo annuale, previsto che il compenso sia  aumentato o diminuito di tanti quarti quanti sono i trimestri di maggiore o minore permanenza in carica : la formula usata esclude la possibilit di procedere a rettifiche del compenso in misura diversa da un quarto, o da un multiplo di un quarto, del compenso annuo; pertanto si ritiene che le rettifiche debbano essere eseguite soltanto nel caso che i periodi di permanenza in carica differiscano dal periodo annuale per trimestri pieni ovvero per almeno la met di un trimestre. Lo stesso principio si ritiene applicabile per la ripartizione del compenso annuo tra gli interessati nel caso che nel corso dell esercizio un sindaco sia succeduto ad un altro. Per la quantificazione del compenso tra il minimo e il massimo si deve fare riferimento a quanto deliberato dall assemblea all atto della nomina, tenuto conto che: - se la delibera stabil l applicazione dei compensi minimi o massimi o medi previsti dalla Tariffa senza ulteriori riferimenti, si dovr applicare rispettivamente il compenso minimo o massimo o medio previsto dalla norma per la fascia di competenza del valore di riferimento; - se la delibera stabil in modo generico l applicazione dei compensi previsti dalla Tariffa, si dovr determinare il compenso attraverso l applicazione dei criteri generali di cui all articolo 3. Soltanto nel caso che si r< enda impossibile (o, quantomeno, difficile) applicare in concreto i criteri generali di cui all articolo 3, si pu ritenere ammissibile di procedere alla determinazione del compenso attraverso un interpolazione, tra il compenso minimo e quello massimo, proporzionale alla concreta posizione del valore di riferimento tra quello minimo e quello massimo; - se la delibera determin il compenso senza riferimenti ai compensi previsti dalla Tariffa, si dovr applicare il compenso deliberato (che, comunque, all atto della nomina doveva essere rispettoso dei compensi minimi previsti dalla Tariffa sulla base dei parametri allora noti, perch, in caso contrario, il dottore commercialista designato non avrebbe dovuto accettare la nomina), salvo l obbligo deontologico per il sindaco, in caso di sopravvenute modificazioni dei parametri di riferimento che comportino violazione del principio di inderogabilit degli onorari minimi, di richiedere che l assemblea deliberi un adeguamento del compenso e, in mancanza di adeguamento, di non accettare la conferma alla scadenza del periodo di permanenza in carica. Le considerazioni test svolte sono riferibili non soltanto al caso in cui l assemblea deliber un compenso specifico per l espletamento delle verifiche trimestrali ma anche al caso in cui l assemblea deliber un unico compenso per tutte le prestazioni svolte nell ambito dell incarico, dovendosi peraltro, in tale evenienza, raffrontare il compenso deliberato con la sommatoria degli onorari minimi determinati in applicazione di tutte le disposizioni dell articolo. 3. Regola le modalit di determinazione degli onorari spettanti per i controlli sul bilancio d esercizio e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all assemblea, modalit che consistono nell indicazione in valori assoluti (cio, non percentuali) dell importo del compenso minimo e di quello massimo applicabile per ciascuna delle fasce in cui suddiviso il 53 valore di riferimento. Per quanto la precisazione sia superflua, visto il chiaro tenore letterale della disposizione, si sottolinea che i compensi previsti per le fasce precedenti non sono da sommare a quello previsto per la fascia in cui si colloca il valore di riferimento. Il valore di riferimento costituito dal  patrimonio netto, non comprensivo del risultato d esercizio, risultante dallo stato patrimoniale , a meno che questo sia inferiore al capitale sociale, che, in tal caso, diventa il valore di riferimento. L individuazione del valore di riferimento non pone alcun problema poich costituito da voci (il patrimonio netto e il capitale sociale) chiaramente e specificamente individuate nel bilancio cui le prestazioni del sindaco si riferiscono. Circa le fasce in cui suddiviso il valore di riferimento, da osservare come, per le prime quattro, siano indicati tanto il limite minimo quanto il limite massimo, mentre l ultima non ha un limite massimo. Poich gli onorari previsti per quest ultima fascia non sono fissi ma crescenti in misura proporzionale al crescere del valore di riferimento (516,46 euro ogni 5.164.568,99 euro), il relativo compenso non ha un limite massimo, cos come il valore di riferimento. Ci stato da tutti gli interpreti giustamente ritenuto non ammissibile, in quanto, oltre un certo limite dimensionale, il contenuto quantitativo e qualitativo dell attivit richiesto per le prestazioni in oggetto non pu essere apprezzato in maniera differenziata, anche tenuto conto che per la societ il risultato dei controlli rimane invariato. Con il Decreto Legge n. 239/95 si voluto provvedere a porre riparo a questo  lapsus . Il rimedio stato quello di fissare un solo limite massimo ( tetto ) all importo complessivo dei compensi spettanti al sindaco per tutte le tre tipologie di prestazioni indicate nel primo comma. La soluzione, affrettatamente adottata, non pare condivisibile perch, in particolare, porre un  tetto per le partecipazioni alle riunioni societarie di cui alla lettera c) del primo comma privo di senso logico, in quanto il compenso previsto al quarto comma , ed giusto che sia, de< terminato con riferimento agli specifici interventi sulla base del tempo effettivamente speso, e il tempo, nell arco di un esercizio, certamente limitato. Ci ha portato a variare - nel progetto normativo di modifica dell articolo in rassegna - la modalit di determinazione del  tetto , limitandolo alle prestazioni per le verifiche trimestrali (che, a stretto rigore, avrebbe anche potuto essere escluso perch il compenso comunque limitato, anche se il valore di riferimento illimitato) nonch per i controlli sui bilanci e per la redazione delle relative relazioni accompagnatorie. Per la quantificazione del compenso tra il minimo ed il massimo si richiama quanto esposto sull argomento nell ultima parte del commento al secondo comma. Relativamente all ultima fascia, occorre peraltro precisare che, non essendo esplicitati i compensi massimi, i compensi indicati ( 3.098,74 pi un aumento di 516,46 ogni... ) devono essere considerati quali compensi minimi e quelli massimi devono essere determinati applicando la maggiorazione del 50% prevista dall articolo 5 (cio, 4.648,11 pi un aumento di 774,69 ogni ...). Anche tale quantificazione stata ritenuta non congrua sia perch non pare giustificabile fissare in 4.648,11 il compenso massimo per il valore di riferimento di 10.329.137,98 quando il compenso massimo per la fascia precedente di 3.098,74, sia perch parso eccessivo il divario di 258,23 tra il compenso aggiuntivo minimo e massimo per ciascuna fascia di 5.164.568,99 di valore di riferimento eccedente 10.329.137,98. Modifiche alla suddetta quantificazione degli onorari massimi sono previste nel progetto di modifica del presente articolo, giacente presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Le modifiche proposte sono orientate a limitare il divario tra gli onorari massimi e gli onorari minimi dell ultima fascia. Nello stesso progetto anche prevista l esplicitazione della remunerazione applicabile per l espletamento dei compiti dei sindaci attinenti ai bilanci consolidati e straordinari (controlli e redazione delle relazioni accompagnatorie), che determinata in misura pari al 61% di quella fissata con riferimento al bilancio di esercizio. Una analoga riduzione pu essere presa in considerazione per la quantificazione dei compensi ora liquidabili in relazione ai bilanci consolidati e straordinari. L ultima parte del presente comma sancisce che gli onorari qui regolati devono essere ridotti del 50% quando, per l attivit svolta, la societ debba essere considerata una immobiliare di gestione o una finanziaria di partecipazioni stabili, ma anche,  qualora la situazione lo giustifichi (cio, quando sia l attivit della societ sia l attivit di controllo gravante sui sindaci risultino effettivamente congruamente ridotte), quando la societ sia in stato di liquidazione o comunque inoperosa. 54 4. Regola le modalit di determinazione degli onorari specifici spettanti per la partecipazione del sindaco alle riunioni degli organi societari come precisate nel commento al primo comma. Il rinvio  agli onorari graduali massimi previsti alla lettera d) punto I della tabella di cui all art. 26 da considerare finalizzato al recepimento  per relationem delle modalit di calcolo da seguire per la quantificazione del compenso spettante, ma anche della regolamentazione normativa tipica degli onorari graduali. Ne consegue che: - i compensi sono determinati in funzione del numero di ore (considerando un ora anche una frazione di ora) di durata della riunione applicando le richiamate tariffe orarie massime indicate nella tabella 1 (che vanno da 30,99, per un valore della pratica non superiore a 25.822,84, a 103,29 per un valore della pratica superiore a 309.874,14); - dette tariffe orarie possono, per effetto del Nota Bene in calce alla tabella, essere aumentate a 206,58 per un valore della pratica superiore a 1.032.913,80 e a 309,87 per un valore della pratica superiore a 5.164.568,99; - ai suddetti onorari sono da aggiungere compensi determinati in funzione del numero di ore occorse per i tempi di trasferim< ento - che, peraltro, devono essere conteggiati in quantit non superiore a quattro - , applicando le tariffe orarie minime previste nella tabella 1, richiamata nell articolo 26, per gli interventi personali di cui alla lettera d) (che vanno da 15,49, per un valore della pratica non superiore a 25.822,84, a 61,97, per un valore della pratica superiore a 309.874,14, senza possibilit di aumenti); - pur trattandosi di onorari specifici, non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all articolo 26. Il riferiment      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdeghijklmnopqrstuvwxyz{|}~o al capitale sociale per l individuazione del valore della pratica comporta che, per ciascuna partecipazione, il compenso orario debba essere determinato avuto riguardo al capitale sociale nel momento in cui la prestazione resa. 5. Sancisce che i compensi che complessivamente spettano al presidente del collegio sindacale devono essere determinati applicando una maggiorazione del 50% a quelli previsti nel secondo e terzo comma per le verifiche trimestrali e per i controlli e la redazione della relazione sul bilancio d esercizio (ma anche, come si visto, sul bilancio consolidato e sul bilancio straordinario). Naturalmente, per effetto della derogabilit dei compensi massimi illustrata nel commento all articolo 5, la indicata misura della maggiorazione non costituisce una misura massima inderogabile. Non spetta pertanto nessuna maggiorazione dei compensi previsti per la partecipazione alle riunioni degli organi societari. E da precisare che, sulla base di alcune interpretazioni, il  tetto massimo stabilito dal Decreto Legge n. 239/95 parrebbe applicarsi anche ai compensi complessivi spettanti al presidente del collegio. Questa interpretazione peraltro in contrasto con lo spirito della disposizione in commento che intende riconoscere una maggiore remunerazione per quelle prestazioni in cui il presidente assume una funzione di coordinamento e d impulso dell attivit del collegio. Di ci tiene conto il pi volte citato progetto normativo, attraverso l esplicito riconoscimento di una maggiorazione anche relativamente ai compensi determinati con l applicazione del  tetto . 6. Prevede l espressa esclusione della cumulabilit degli onorari graduali di cui all articolo 26 con i compensi di cui al secondo e al terzo comma, in quanto gli onorari specifici sono stati determinati anche tenendo conto delle singole prestazioni da svolgere per l adempimento delle funzioni col regolate. Come gi evidenziato nel commento al quarto comma, l esclusione della cumulabilit degli onorari graduali di cui all articolo 26 con i compensi di cui al quarto comma connaturata alla modalit di determinazione di tali onorari specifici attraverso il rinvio all articolo 26. 7. La disposizione, per un verso, sancisce l obbligo di rettificare in aumento i compensi complessivi minimi determinati nei precedenti commi e, per altro verso, lascia indeterminata (salva la limitazione a non oltre il 100% dei compensi complessivi massimi) la misura dell aumento, nel caso che nuove (rispetto alla data del 10 ottobre 1994) disposizioni di legge prescrivano a carico del collegio sindacale adempimenti aggiuntivi. Pare ragionevole interpretare la disposizione nel senso che l integrazione dei compensi prevista nel presente comma - una volta quantificata in concreto con riferimento ai compensi complessivi, nel rispetto del limite test precisato per la determinazione dell incremento massimo - debba essere attribuita a quella (o quelle) delle tre parti concorrenti alla determinazione del compenso 55 complessivo che ha (o hanno) direttamente attinenza con i nuovi adempimenti richiesti anche oltre il limite del raddoppio degli onorari per la specifica prestazione. Per la concreta quantificazione dell aumento applicabile tra il minimo ed il massimo, dovr aversi riguardo all aumento dell impegno richiesto (in termini di tempo, di difficolt e di eccezionalit dell adempimento rispetto alla specifica competenza professionale) con riferimento al caso specifico, ma anche all aumento delle responsabilit che ne possa conseguire. E da ritenere che l aumento dei comp< ensi - nella misura determinata secondo equit in ossequio dei criteri ora precisati - sia automaticamente applicabile senza una nuova deliberazione assembleare, se l assemblea che ha proceduto alla nomina del collegio (o una eventuale norma statutaria) abbia previsto la determinazione dei compensi con riferimento alla tariffa in esame. In questo momento non appare giuridicamente certa la non applicabilit, nella fattispecie, di quanto disposto dall articolo 1 del Decreto Legge n. 239/95 che ha istituito il  tetto massimo dei compensi. E , peraltro, da dire che l interpretazione pi ragionevole pare essere che anche il richiamato  tetto massimo possa essere aumentato fino al 100%. Si precisa infine che la disposizione esaminata nel presente comma sino ad oggi pare avere trovato legittima applicazione soltanto a seguito dell entrata in vigore delle seguenti norme: - Istruzioni di vigilanza della Banca d Italia del 5 agosto 1996, n. 216, - Circolare della Banca d Italia del 12 febbraio 1996, n. 7424, emanate in virt del comma 1 dell articolo 414 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Ci trova conferma nella risposta ad un quesito proveniente dall Ordine di Milano sulla applicabilit della disposizione, in relazione all entrata in vigore delle Istruzioni di vigilanza della Banca d Italia del 5 agosto 1996, n. 216 e dalla Circolare della Banca d Italia del 12 febbraio 1996, n. 7424, data dalla Commissione Nazionale della Tariffa. 8. La disposizione sancisce l applicabilit dei compensi regolati nell articolo in rassegna anche per tutti gli organi di controllo previsti dagli statuti di organismi privati collettivi diversi dalle societ, quali consorzi, fondazioni, associazioni o altri enti privati diversamente qualificati. 9. La disposizione ha lo scopo di rafforzare il divieto di applicare onorari inferiori ai minimi, previsto dal terzo comma dell articolo 7, attraverso l espresso divieto di preconcordare i compensi. Ci non comporta limiti alla libert dell assemblea nella quantificazione dei compensi (ai sensi di quanto previsto dall articolo 2364 del codice civile), ma impone al dottore commercialista di cui proposta la nomina di precisare preventivamente quali siano gli onorari previsti dalla Tariffa e di non accettare la nomina se i compensi stabiliti dall assemblea (in modo difforme dalle regole sopra esaminate) non siano rispettosi del limite minimo complessivo ragionevolmente prevedibile all atto della nomina. Sul punto si rinvia a quanto precisato nella parte finale del commento al secondo comma. L accettazione di compensi superiori a quelli massimi della Tariffa, purch deliberati dall assemblea senza condizionamenti esercitati dai sindaci in carica o nominandi, certamente compatibile con la disposizione qui esaminata, in forza dell applicazione dei principi generali che regolano la determinazione dei compensi in generale (come precisati nel commento all articolo 5) e dei compensi dei sindaci in particolare (riguardo ai quali, come gi visto, l articolo 2364 del codice civile - di rango superiore al regolamento tariffario - non pone limiti alla libert di deliberazione da parte dell assemblea dei soci). Ci esplicitamente confermato nel pi volte citato progetto normativo di modifica dell articolo in rassegna. Considerazioni e precisazioni sull articolo nel suo complesso 14 L articolo 4 del D.lgs 385/93 dispone:  1. La Banca d Italia, nell esercizio delle sue funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli II e III e nell art. 107. La Banca d Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. 2. La Banca d Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell attivit di vigilanza. 3. La Banca d Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si app<licano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, intendendosi attribuiti al Governatore della Banca d Italia i poteri per l adozione degli atti amministrativi generali previsti da dette disposizioni. 4. La Banca d Italia pubblica annualmente una relazione sull attivit di vigilanza. 56 Spettano i rimborsi di spese di cui all articolo 18, nonch, se ne ricorrono i presupposti, la maggiorazione di cui all articolo 23. Non sono cumulabili gli onorari graduali di cui all articolo 26 per l esplicita esclusione prevista al sesto comma, in relazione agli onorari specifici di cui al secondo e terzo comma, e per effetto delle modalit di determinazione degli onorari specifici di cui al quarto comma. Delibera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti del 31 gennaio 2001 Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti: - considerato che l esercizio della funzione di sindaco di societ o di revisore di enti pubblici, qualora richieda la presenza del sindaco-revisore in localit poste fuori dal Comune in cui ha sede lo studio, rende necessario l impiego di un determinato numero di ore per raggiungere detta localit e rientrare nella sede dello studio, con un dispendio di tempo che deve essere remunerato, perch esclude la possibilit del contemporaneo compimento di altre attivit professionali; - rilevato che la remunerazione per tale dispendio di tempo non pu ritenersi sostituita dalla previsione di cui all articolo 26, punto 1 d) della Tariffa professionale, sia perch essa riguarda solo i tempi di trasferimento per la partecipazione ad assemblee, ma non per la partecipazione a riunioni di altri organi sociali o del collegio sindacale e per il compimento, anche individuale, di atti di ispezione e controllo ex articolo 2403 c.c. (o articolo 151, D.Lgs. 58/98), sia perch il periodo massimo di quattro ore previsto dalla nota all articolo 26, punto I insufficiente nella normalit dei casi. Inoltre, l onorario graduale di cui all articolo 26 spetta al sindaco-revisore solo in alcune limitate ipotesi e non per tutti gli interventi; - considerato, peraltro, che l articolo 2, comma 2, della Tariffa professionale (posto fra le  norme generali che devono orientare l interpretazione l applicazione delle disposizioni degli articoli riguardanti le singole prestazioni professionali) dispone che  i compensi per rimborsi spese e per indennit sono cumulabili in ogni caso fra di loro e, se non prevista un espressa deroga, con gli onorari ; - considerato altres che l articolo 37 della tariffa, applicabile alle funzioni di sindaco e di revisore, non contiene alcuna disposizione che deroghi alla regola generale posta dall articolo 2; anzi, esso esclude la possibilit di preconcordare l onorario, mentre proprio quella di onorario preconcordato l unica ipotesi in cui viene esclusa la cumulabilit dell indennit di cui all articolo 19 DELIBERA - l indennit per assenza di studio di cui all articolo 19, comma 1, lettera a), Tariffa professionale cumulabile con gli onorari di cui agli articoli 37 e 38 relativi alle funzioni di sindaco e di revisore, ogni qualvolta il sindaco o revisore debba partecipare a riunioni o debba svolgere specifici atti o operazioni nell esercizio delle proprie funzioni in localit posta al di fuori del comune in cui ha sede lo studio.<30dmll   s *   @0Z ux] ` 2  "< 7. La disposizione, per un verso, sancisce l obbligo di rettificare in aumento i compensi complessivi minimi determinati nei precedenti commi e, per altro verso, lascia indeterminata (salva la limitazione a non oltre il 100% dei compensi complessivi massimi) la misura dell aumento, nel caso che nuove (rispetto alla data del 10 ottobre 1994) disposizioni di legge prescrivano a carico del collegio sindacale adempimenti aggiuntivi. Pare ragionevole interpretare la disposizione nel senso che l integrazione dei compensi prevista nel presente comma - una volta quantificata in concreto con riferimento ai compensi complessivi, nel rispetto del limite test precisato per la determinazione dell incremento massimo - debba essere attribuita a quella (o quelle) delle tre parti concorrenti alla determinazione del compenso 55 complessivo che ha (o hanno) direttamente attinenza con i nuovi adempimenti richiesti anche oltre il limite del raddoppio degli onorari per la specifica prestazione. Per la concreta quantificazione dell aumento applicabile tra il minimo ed il massimo, dovr aversi riguardo all aumento dell impegno richiesto (in termini di tempo, di difficolt e di eccezionalit dell adempimento rispetto alla specifica competenza professionale) con riferimento al caso specifico, ma anche all aumento delle responsabilit che ne possa conseguire. E da ritenere che l aumento dei compensi - nella misura determinata secondo equit in ossequio dei criteri ora precisati - sia automaticamente applicabile senza una nuova deliberazione assembleare, se l assemblea che ha proceduto alla nomina del collegio (o una eventuale norma statutaria) abbia previsto la determinazione dei compensi con riferimento alla tariffa in esame. In questo momento non appare giuridicamente certa la non applicabilit, nella fattispecie, di quanto disposto dall articolo 1 del Decreto Legge n. 239/95 che ha istituito il  tetto massimo dei compensi. E , peraltro, da dire che l interpretazione pi ragionevole pare essere che anche il richiamato  tetto massimo possa essere aumentato fino al 100%. Si precisa infine che la disposizione esaminata nel presente comma sino ad oggi pare avere trovato legittima applicazione soltanto a seguito dell entrata in vigore delle seguenti norme: - Istruzioni di vigilanza della Banca d Italia del 5 agosto 1996, n. 216, - Circolare della Banca d Italia del 12 febbraio 1996, n. 7424, emanate in virt del comma 1 dell articolo 414 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Ci trova conferma nella risposta ad un quesito proveniente dall Ordine di Milano sulla applicabilit della disposizione, in relazione all entrata in vigore delle Istruzioni di vigilanza della Banca d Italia del 5 agosto 1996, n. 216 e dalla Circolare della Banca d Italia del 12 febbraio 1996, n. 7424, data dalla Commissione Nazionale della Tariffa. 8. La disposizione sancisce l applicabilit dei compensi regolati nell articolo in rassegna anche per tutti gli organi di controllo previsti dagli statuti di organismi privati collettivi diversi dalle societ, quali consorzi, fondazioni, associazioni o altri enti privati diversamente qualificati. 9. La disposizione ha lo scopo di rafforzare il divieto di applicare onorari inferiori ai minimi, previsto dal terzo comma dell articolo 7, attraverso l espresso divieto di preconcordare i compensi. Ci non comporta limiti alla libert dell assemblea nella quantificazione dei compensi (ai sensi di quanto previsto dall articolo 2364 del codice civile), ma impone al dottore commercialista di cui proposta la nomina di precisare preventivamente quali siano gli onorari previsti dalla Tariffa e di non accettare la nomina se i compensi stabiliti dall assemblea (in modo difforme dalle regole sopra esaminate) non siano rispettosi del limite minimo complessivo ragionevolmente prevedibile all atto della nomina. Sul punto si rinvia a quanto precisato nella parte finale del commento al secondo comma. L accettazione di compensi superiori a quelli massimi della Tariffa, purch deliberati dall assemblea senza condizionamenti esercitati dai sindaci in carica o nominan< di, certamente compatibile con la disposizione qui esaminata, in forza dell applicazione dei principi generali che regolano la determinazione dei compensi in generale (come precisati nel commento all articolo 5) e dei compensi dei sindaci in particolare (riguardo ai quali, come gi visto, l articolo 2364 del codice civile - di rango superiore al regolamento tariffario - non pone limiti alla libert di deliberazione da parte dell assemblea dei soci). Ci esplicitamente confermato nel pi volte citato progetto normativo di modifica dell articolo in rassegna. Considerazioni e precisazioni sull articolo nel suo complesso 14 L articolo 4 del D.lgs 385/93 dispone:  1. La Banca d Italia, nell esercizio delle sue funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli II e III e nell art. 107. La Banca d Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. 2. La Banca d Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell attivit di vigilanza. 3. La Banca d Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, intendendosi attribuiti al Governatore della Banca d Italia i poteri per l adozione degli atti amministrativi generali previsti da dette disposizioni. 4. La Banca d Italia pubblica annualmente una relazione sull attivit di vigilanza. 56 Spettano i rimborsi di spese di cui all articolo 18, nonch, se ne ricorrono i presupposti, la maggiorazione di cui all articolo 23. Non sono cumulabili gli onorari graduali di cui all articolo 26 per l esplicita esclusione prevista al sesto comma, in relazione agli onorari specifici di cui al secondo e terzo comma, e per effetto delle modalit di determinazione degli onorari specifici di cui al quarto comma. Delibera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti del 31 gennaio 2001 Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti: - considerato che l esercizio della funzione di sindaco di societ o di revisore di enti pubblici, qualora richieda la presenza del sindaco-revisore in localit poste fuori dal Comune in cui ha sede lo studio, rende necessario l impiego di un determinato numero di ore per raggiungere detta localit e rientrare nella sede dello studio, con un dispendio di tempo che deve essere remunerato, perch esclude la possibilit del contemporaneo compimento di altre attivit professionali; - rilevato che la remunerazione per tale dispendio di tempo non pu ritenersi sostituita dalla previsione di cui all articolo 26, punto 1 d) della Tariffa professionale, sia perch essa riguarda solo i tempi di trasferimento per la partecipazione ad assemblee, ma non per la partecipazione a riunioni di altri organi sociali o del collegio sindacale e per il compimento, anche individuale, di atti di ispezione e controllo ex articolo 2403 c.c. (o articolo 151, D.Lgs. 58/98), sia perch il periodo massimo di quattro ore previsto dalla nota all articolo 26, punto I insufficiente nella normalit dei casi. Inoltre, l onorario graduale di cui all articolo 26 spetta al sindaco-revisore solo in alcune limitate ipotesi e non per tutti gli interventi; - considerato, peraltro, che l articolo 2, comma 2, della Tariffa professionale (posto fra le  norme generali che devono orientare l interpretazione l applicazione delle disposizioni degli articoli riguardanti le singole prestazioni professionali) dispone che  i compensi per rimborsi spese e per indennit sono cumulabili in ogni caso fra di loro e, se non prevista un espressa deroga, con gli onorari ; - considerato altres che l articolo 37 della tariffa, applicabile alle funzioni di sindaco e di revisore, non contiene alcuna disposizione che deroghi alla regola generale posta dall articolo 2; anzi, esso esclude< la possibilit di preconcordare l onorario, mentre proprio quella di onorario preconcordato l unica ipotesi in cui viene esclusa la cumulabilit dell indennit di cui all articolo 19 DELIBERA - l indennit per assenza di studio di cui all articolo 19, comma 1, lettera a), Tariffa professionale cumulabile con gli onorari di cui agli articoli 37 e 38 relativi alle funzioni di sindaco e di revisore, ogni qualvolta il sindaco o revisore debba partecipare a riunioni o debba svolgere specifici atti o operazioni nell esercizio delle proprie funzioni in localit posta al di fuori del comune in cui ha sede lo studio.<"ll   s *8   @h Qx-] `8 p3   <13 La bozza della tariffa dei Revisori Contabili propone, relativamente all attivit svolta dai sindaci, una regolamentazione dei compensi basata sui seguenti principi: a) il recepimento della regolamentazione dei compensi previsti dalla Tariffa dei Dottori Commercialisti, con: b) l esclusione dei compensi attualmente previsti per i controlli contabili sul bilancio d esercizio (quali enucleati nella bozza di provvedimento modificativo dell attuale articolo 37 della Tariffa dei Dottori Commercialisti), e c) la loro sostituzione con compensi orari (di 98,13 per ora) in funzione del tempo impiegato per l attivit di revisione contabile del bilancio, determinato sulla base delle d) ore che saranno stabilite in via preventiva dall assemblea che procede alla nomina del collegio, in numero non inferiore a quello risultante da apposite tabelle che saranno allegate, costruite utilizzando come parametri il tipo di attivit, il patrimonio, il volume di affari annuo della societ che procede alla nomina.< 1 0xx   6$ CC@], @$ X4 S t 9 $ < Azzera campi<P >@27 Foglio6   %kT~x  dMbP?_*+%&M&d2?'M&d2?(~?)~?M>Fax`& 4dXA4Dfax" _X `? `?U} *} $ } I}  } } $} } } }  } } m %; ,@  ,    g@e@ M    N OP  KKKL n KKKKL    D KKKL !!  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Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni nel capitale di societ ed associazioni di qualsiasi tipo, fatta esclusione di ogni eventuale prestazione inerente la raccolta di capitali, al dottore commercialista competono onorari determinati, con riferimento all importo complessivo delle somme, dei beni e dei diritti dai soci o dagli associati apportati, o da apportare secondo il programma deliberato, sotto qualsiasi forma a titolo di capitale o di finanziamento eventualmente anche in esercizi sociali successivi, secondo i seguenti scaglioni: fino a 103.291,38 dal 2% al 4%; per il di pi fino a 516.456,90 dall 1% al 2%; per il di pi fino a 2.582.284,50 dallo 0,5% all 1%; per il di pi fino a 10.329.137,98 dallo 0,25% allo 0,5%; per il di pi oltre 10.329.137,98 dallo 0,1% allo 0,25%. Onorario minimo 516,46. 2. Se trattasi di societ cooperative agli onorari come sopra determinati applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30% fatto salvo l onorario minimo. 3. Per la costituzione di consorzi, di cartelli, di sindacati e di altri enti consimili gli onorari sono determinati in misura discrezionale avendo riguardo, ove possibile, ai criteri di cui sopra e sempre con opportuno riferimento alle disposizioni dell art. 3 della presente tariffa. 4. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all art. 26. Considerazioni e precisazioni sui singoli commi. 1. Regola la determinazione degli onorari specifici spettanti per le prestazioni professionali rese per la costituzione di societ o associazioni di qualsiasi tipo, nonch per le successive variazioni positive del capitale delle medesime. Essendo tali prestazioni rese in favore dell ente societario, da ritenere che non siano disciplinate in questo articolo le prestazioni riguardanti la eventuale regolamentazione non standardizzata dei rapporti tra i soci, o tra alcuni di questi, e la societ. Ne consegue che: - l attivit, svolta in sede di costituzione di una societ per l eventuale individuazione di clausole statutarie (o di patti parasociali) che regolino il funzionamento della societ secondo le particolari esigenze e gli interessi (anche non coincidenti) di ciascuno dei soci partecipanti, non disciplinata in questo comma, anche se i relativi compensi siano stati convenuti a carico dell ente societario; in altri termini, da ritenere che questo comma regoli la determinazione degli onorari spettanti per le prestazioni rese in sede di costituzione di un ente societario, ivi comprendendo, peraltro, soltanto la redazione di statuti secondo schemi standardizzati e non la predisposizione di articoli statutari appositamente elaborati per specifiche esigenze della compagine societaria o di alcuni soci; - lo stesso pu dirsi per l eventuale attivit resa per attuare variazioni di articoli statutari non concernenti il capitale sociale da deliberare in concomitanza con aumenti di capitale. I compensi per la consulenza e l assistenza prestate in fase di disamina, discussione e predisposizione di norme statutarie non standardizzate o patti parasociali sono determinati separatamente applicando le disposizioni dell articolo 26 (senza le limitazioni del secondo comma dell articolo 21). Non trova regolamentazione in questo comma  ogni eventuale prestazione inerente la raccolta di capitali , in quanto ritenuta estranea all oggetto della professione. Peraltro, la consulenza economico-finanziaria trova disciplina tariffaria all articolo 53. La determinazione degli onorari, fermo restando l onorario minimo assoluto di 516,46, si ottiene applicando le percentuali indicate all importo complessivo, suddiviso per scaglioni, delle somme, dei beni e dei diritti apportati e da apportare secondo il programma stabilito dai soci, sia a titolo di capitale sia a titolo di finanziamento. Ci significa che l eventuale scelta di procedere gradualmente all erogazione del capitale da investire secondo l originario programma o di procedere al<Q versamento dell apporto in parte a titolo di finanziamento non influisce sulla quantificazione degli onorari. 2. Se l ente a favore del quale sono rese le prestazioni una societ cooperativa, fermo restando l onorario minimo assoluto di 516,46, agli onorari minimi e massimi determinati ai sensi di quanto previsto al primo comma si deve applicare una riduzione non inferiore al 10% e non superiore al 30%. 3. La previsione di onorari  in misura discrezionale per la costituzione di consorzi, cartelli e sindacati, se eccezionale nel contesto della Tariffa dopo la proclamata avversit del Consiglio di Stato agli onorari discrezionali, pu comunque ritenersi opportuna poich negli enti in questione il parametro del capitale non significativo. In tali casi tuttavia consigliabile preconcordare l onorario. 4. L'esclusione della cumulabilit con gli onorari graduali di cui all'articolo 26 (dovuta alla tipicit delle specifiche prestazioni da svolgere per l adempimento dell incarico) coerente con la conclusione cui si pervenuti nel commento al primo comma, per cui la regolamentazione tariffaria delle prestazioni dirette a determinare le clausole statutarie non standardizzate ovvero gli accordi parasociali non contenuta nel presente articolo, ma deve essere ricercata nelle disposizioni dell'articolo 26, da applicare in via autonoma, senza la limitazione di cui al secondo comma dell'articolo 21. Considerazioni e precisazioni dell'articolo nel suo complesso L'intestazione dell'articolo porta a ritenere che la norma non sia applicabile alle prestazioni professionali rese per attuare riduzioni del capitale, che sono perci remunerate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, assumendosi come valore della pratica l ammontare del capitale sociale prima della sua riduzione. Spettano i rimborsi di spese di cui all'articolo 18, le indennit di cui all'articolo 19 e, se ne ricorrono i presupposti, la maggiorazione di cui all'articolo 23. Non sono cumulabili gli onorari graduali di cui all'articolo 26 per l'esplicita esclusione prevista dall'ultimo comma.<hI3<" "J "x?:  7xx  63 CC@-],@3 t; ~ 43 9  $ < Azzera campi<P   Administrator>@"7 Foglio7   'Q$  dMbP?_*+%&M&d2?'M&d2?(~?)~?M>Fax`& 4dXA4Dfax" _X `? `?U} *} I } }  } } } $} } } }  } } m ', @,   , ,     Q  N OKjj    KKKK    D K !! KKKK  ^  W ZZ  `;O@ ~  ? KD  .DD B$DD  B (   L?! ! ;O@ (?  Kc  MDD DD B$$DDD DD  B (  ZZZ! (3P ?  Kv  `DD DD B$7DDD D DD DD  B (   ""!   3P ǁ  ~jtH? K sDD  DD B$JDD D D DD D DD DD  B (   !   ǁ=  -C6:? K DD  DD B$]DD D D D D D DD D DD DD  B (   !!!   ="{  Mb0? K DD  DD B$pDD D D D D D D D D DD D DD DD  B (  % &k ' & & & ~ "{ (\ghA Mb ? K DD  DD B$DD D D D D D D D D D D D DD D DD DD  B (  ( ')&&  (\ghA 333gxA iUMu? 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Per le prestazioni concernenti la trasformazione di societ da un tipo ad un altro tipo sono dovuti al dottore commercialista gli onorari di cui alla lettera a) dell art. 34 con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% a seconda della molteplicit e dell importanza delle suddette prestazioni. 2. Per le prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione di societ o per le concentrazioni di aziende o di rami aziendali, al dottore commercialista competono onorari determinati, con riferimento all ammontare dell attivo lordo della societ da scindere o risultante dalle situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell art. 2501-ter del codice civile o calcolate ai fini del concambio delle societ incorporate o di tutte le societ che partecipano alla fusione in qualsiasi forma venga realizzata, ovvero del ramo aziendale oggetto della concentrazione, secondo i seguenti scaglioni: fino a 516.456,90 dallo 0,5% al 3%; per il di pi fino a 2.582.284,50 dallo 0,25% all 1,5%; per il di pi fino a 10.329.137,98 dallo 0,125% allo 0,75%; per il di pi oltre 10.329.137,98 dallo 0,05% allo 0,30%. Onorario minimo 516,46. 3. Gli onorari specifici previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all art. 26. Considerazioni e precisazioni sui singoli commi 1. Regola la determinazione degli onorari spettanti per le prestazioni rese per trasformare la forma giuridica della societ cliente: lo studio dell opportunit, convenienza e fattibilit dell operazione, l esecuzione degli adempimenti propedeutici (tra i quali la richiesta, se necessario, della nomina dell esperto di cui all articolo 234317 del codice civile, la predisposizione delle situazioni contabili occorrenti, la preparazione dei dati necessari per la deliberazione dell assemblea straordinaria) e l esecuzione degli adempimenti successivi alla deliberazione di trasformazione che non siano curati dal notaio. Ovviamente non sono regolati dalla norma in esame gli onorari per la redazione della relazione di stima di cui all articolo 2343 del codice civile (necessaria nel solo caso di trasformazione da societ di persone a societ di capitali), in quanto questa prestazione specifica resa alla societ dall esperto nominato dal Presidente del Tribunale: nel caso che l esperto sia un dottore commercialista si applicano le disposizioni di cui alla lettera e) dell articolo 31. Per la determinazione degli onorari si rimanda al commento della lettera a) del primo comma dell articolo 34, precisando che sia i compensi minimi sia i compensi massimi, calcolati, ai sensi della detta disposizione, con riferimento al totale degli elementi desunti dall attivo della situazione patrimoniale di trasformazione, devono essere aumentati in misura variabile tra il 20% ed il 50%. L applicazione dei compensi minimi, ovvero dei compensi massimi, fissati dalla lettera a) del primo comma dell articolo 34 combinata con l applicazione della maggiorazione, minima ovvero massima, prevista dalla norma in esame, consentono una concreta quantificazione degli onorari spettanti sufficientemente differenziata per poter tener conto delle effettive prestazioni rese. La maggiorazione minima del 20% si applica anche all onorario minimo assoluto di 516,46. 2. Regola la determinazione degli onorari spettanti per le prestazioni rese in relazione ad operazioni di fusione e di scissione di societ e per concentrazioni di aziende o di rami aziendali: lo studio dell opportunit, convenienza e fattibilit dell operazione, l esecuzione degli adempimenti propedeutici (tra i quali la preparazione dei progetti di fusione o di scissione, la richiesta, ove necessaria, della nomina di esperti, la predisposizione delle occorrenti situazioni patrimoniali societarie o aziendali, gli schemi deliberativi degli organi amministrativi, l esecuzione delle pratiche occorrenti per rendere pubblici i documenti, la preparazione dei dati occorrenti per le deliberazioni assembleari) e l esecuzione degli adempimenti successivi alle deliberaz< ioni assembleari non curati dal notaio, tra i quali assumono particolare rilevanza la raccolta dei dati occorrenti per la stipulazione degli atti di fusione, di scissione e di conferimento. Ovviamente non sono regolati dalla norma in esame gli onorari per le eventuali relazioni di stima di cui agli articoli 2343, 2343-bis18 e 2501-quinquies19 del codice civile in quanto queste specifiche prestazioni sono rese alle societ clienti dagli esperti nominati dal Presidente del Tribunale: nel caso che i periti siano dottori commercialisti si applicano le disposizioni della lettera e) del primo comma dell articolo 31. Per la determinazione degli onorari minimi e massimi si procede all applicazione delle percentuali minime e massime indicate per ciascuno scaglione formato con riferimento ai valori degli attivi lordi (determinati tenendo conto delle precisazioni contenute nel commento alla lettera a) del primo comma dell articolo 34), risultanti (sulla base di una interpretazione letterale per quel che concerne le fusioni, e sulla base di una interpretazione mista - letterale ed analogica con quella relativa alle fusioni - per quel che concerne le scissioni) rispettivamente: - in caso di concentrazione di aziende o di rami di aziende: dalle situazioni patrimoniali configuranti le aziende o i rami aziendali conferiti (redatte secondo gli stimati valori correnti); - in caso di fusione per incorporazione senza aumento di capitale sociale e con annullamento delle partecipazioni possedute: dalle situazioni patrimoniali di cui all articolo 2501-ter20 del codice civile di tutte le societ partecipanti alla fusione (redatte secondo i criteri civilistici previsti per il bilancio d esercizio); - in caso di fusione di pi societ in una costituenda societ: dalle situazioni patrimoniali delle societ partecipanti alla fusione (redatte secondo gli stimati valori correnti), in base alle quali l esperto ha espresso il giudizio di congruit del concambio (di cui all articolo 2501-quinquies del codice civile); - in caso di fusione di societ in una societ gi esistente: dalle situazioni patrimoniali di tutte le societ partecipanti alla fusione (redatte secondo gli stimati valori correnti), in base alle quali l esperto o gli esperti hanno espresso il giudizio di congruit del concambio (di cui all articolo 2501-quinquies del codice civile); - in caso di scissione (parziale o totale) di una societ con costituzione di una o pi nuove societ, le cui azioni o quote sono attribuite, ai portatori delle vecchie azioni o quote da annullare, secondo criteri di proporzionalit: dalla situazione patrimoniale ex articolo 2501-ter del codice civile (come richiamato al primo comma dell articolo 2504-novies21 del codice civile) della societ scissa (redatta secondo i criteri civilistici previsti per il bilancio d esercizio); - in caso di scissione (parziale o totale) di una societ con costituzione di una o pi nuove societ, le cui azioni o quote sono attribuite, ai portatori delle vecchie azioni o quote da annullare, secondo criteri diversi da quello proporzionale: dalla situazione patrimoniale della societ scissa (redatta secondo gli stimati valori correnti), in base alla quale l esperto ha espresso il giudizio di congruit del concambio (di cui all articolo 2501-quinquies del codice civile, richiamato dal terzo comma dell articolo 2504-novies del codice civile); - in caso di scissione (parziale o totale) di una societ con aumenti di capitale di una o pi societ preesistenti (anche se le nuove azioni o quote sono attribuite, ai portatori delle vecchie azioni o quote da annullare, secondo criteri di proporzionalit): dalle situazioni patrimoniali della societ scissa e delle societ preesistenti che aumentano il loro capitale sociale (redatte secondo gli stimati valori correnti), in base alle quali l esperto ha espresso il giudizio di congruit del concambio (di cui all articolo 2501-quinquies del codice civile, richiamato dal terzo comma dell articolo 2504-novies del codice civile). Le percentuali minime di ciascuno scaglione sono fortemente differenziate dalle perce<entuali massime al fine di consentire un appropriata quantificazione degli onorari, che tenga conto, oltre che dei principi generali, delle prestazioni in concreto rese dal professionista, che possono essere fortemente differenti da caso a caso in relazione ai diversi contributi, anche esecutivi, che possono pervenire dalle strutture societarie, dagli esperti e dai notai. E previsto l onorario minimo assoluto di 516,46. 3. L esclusione della cumulabilit con gli onorari graduali di cui all articolo 26 una logica conseguenza dell ampia escursione tra gli onorari minimi e gli onorari massimi, che rende superflua una remunerazione integrativa in funzione delle singole prestazioni svolte per l adempimento dell incarico. Considerazioni e precisazioni sull articolo nel suo complesso Spettano i rimborsi di spese di cui all articolo 18, le indennit di cui all articolo 19 e, se ne ricorrono i presupposti, la maggiorazione di cui all articolo 23. Non sono cumulabili gli onorari graduali di cui all articolo 26 per l esplicita esclusione prevista dall ultimo comma.<8J9/h"5#P$xx   6J CC@;], @J D H `J 9 $ < Azzera campi<P _Cl  Administrator  Administrator>@ 7 Foglio8   3)$EI  dMbP?_*+%&M&d2?'M&d2?(~?)~?M>Fax`& 4dXA4Dfax" _X `? `?U} *} $ } I}  } } } $} } } }  } } m 3,@     ,  MM Q  N OL } KKKL """ KKKKL "#""   D  K   $~  7@ L"""  K      %   ` &('@'@ G (  1DD D D DD BG )  1DD D D DD B""""  * &3P '@'@  (  mDD VDD DD B$DD D D D D "B )  mDD VDD DD B$DD D D D D "B  #$"!  * &=+?'@  (  mDD VDD DD B$DD D D D D "B )  mDD VDD DD B$DD D D D D "BN* 8Dsi a) Attivit realizzate  B _  * &"{+?+?  ( mDD VDD DD B$DD D D D D "B ) mDD VDD DD B$DD D D D D "B| "* fDsi KD(competono i compensi di cui all'art. 30 lettera a) ridotti del 50%)  B  """""  *b% &@SA  D {Gz? ,?,? F ( 0DD DD D BF ) 0DD DD D B """"" --- ."K /q= ף#@ 5%  D %   $ BK 0q= ף#@ 5%  D %   $ B  """"" KKL  """"  ~ KKKKL # $1"    D K  $ q= ף#@  D  L K  i     ` 2g8;3@  'G (  1D D D D D D B% )  D ? % &k ' & & & * &(3@  ' (  mD D VD D D D B$D D D D D D "B% )  D ?( * pD s 0)Assistenza nella dilazione dei pagamenti 1'Assistenza in concordato stragiudizialeB*'Assistenza in concordato stragiudiziale~ 7@ )&& * &3P 3?  ' (  mD D VD D D D B$D D D D D D "B% )  D ?+,- * &=3?  + (  mD D VD D D D B$D D D D D D "B% )  D ? (1111/ *b% &GACA D {Gz? 4Mb@? ,F (  0D D D D D B% ) D ?  +.~ @, D!.  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Al dottore commercialista, per le prestazioni svolte ed in relazione al risultato raggiunto, per il concordato stragiudiziale, la cessione dei beni e in genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, ferme restando le disposizioni di cui all art. 3 della presente tariffa, sono dovuti i seguenti onorari: a) un compenso fisso di 7,75 per ciascun creditore; b) con riferimento al passivo definitivamente accertato, un compenso cos determinato: fino a 258.228,45 dal 3% al 4%; per il di pi fino a 516.456,90 dal 2% al 3%; per il di pi fino a 2.582.284,50 dall 1,5% al 2%; per il di pi fino a 5.164.568,99 dall 1% all 1,5%; per il di pi oltre 5.164.568,99 dallo 0,5% all 1%. 2. Se provvede anche al realizzo delle attivit, al dottore commercialista competono, altres, gli onorari previsti all art. 30, lettera a), della presente tariffa, applicando ad essi una riduzione del 50%. 3. Competono, altres, gli onorari relativi ad altre diverse specifiche prestazioni eventualmente svolte. 4. Se il componimento amichevole limitato ad ottenere una dilazione nei pagamenti, fermo restando il compenso fisso di cui alla lettera a) del comma 1, ai compensi di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 applicata una riduzione compresa tra il 40% e l 80%, avuto riguardo alle difficolt incontrate ed alla durata della moratoria. 5. Gli onorari sin qui previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all art. 26. 6. Se il componimento amichevole non riesce, al dottore commercialista, salvi in ogni caso gli onorari spettanti per le altre prestazioni svolte, competono il compenso fisso previsto alla lettera a) del comma 1 e gli onorari graduali di cui all art. 26 della presente tariffa; in ogni caso l ammontare complessivo di detti onorari non deve essere superiore alla met degli onorari che sarebbero spettati se il componimento amichevole fosse pervenuto a buon fine. 7. Onorario minimo 1.032,91. Considerazioni e precisazioni sui singoli commi. 1. Regola la determinazione degli onorari spettanti per le prestazioni svolte per i componimenti amichevoli con la massa dei creditori (attraverso il cosiddetto  concordato stragiudiziale , con o senza cessione dei beni), finalizzati a conseguire la sistemazione liberatoria del debitore, con esclusione pertanto delle sistemazioni ottenute attraverso il ricorso a procedure concorsuali. Gli onorari complessivamente spettanti si determinano attraverso la sommatoria di due componenti: a) un compenso fisso di 7,75 per ogni creditore; tale importo costituisce l onorario minimo. Per la determinazione dell onorario massimo si ricorre alla disposizione dell articolo 5, che prevede l applicazione di una maggiorazione del 50%; b) un compenso variabile, determinato applicando le percentuali minime e massime indicate per ciascuno scaglione. L elemento da prendere in particolare considerazione al fine della concreta quantificazione degli onorari spettanti il  risultato raggiunto tenuto conto del riferimento contenuto nella prima parte del comma. 2. Stante l oggetto dell incarico, indirizzato al regolamento dei rapporti con i creditori, gli onorari sono commisurati al passivo; l eventuale realizzo di attivit nell espletamento della pratica (anche attraverso la cessione di beni o diritti ai creditori) tariffabile ai sensi della disposizione di cui alla lettera a) del precedente articolo 30, con una riduzione fissa del 50%, in quanto la prestazione rientra nella pi ampia prestazione prevista dall articolo in rassegna. 3. Eventuali altre prestazioni sono tariffabili ai sensi dei rispettivi articoli in misura piena, in quanto non considerate accessorie alla prestazione principale. 4. Considera il caso in cui la prestazione sia limitata ad ottenere una dilazione nei pagamenti (cosiddetta  moratoria ) senza sistemazione liberatoria del debitore; poich sono chiaramente minori, rispetto al concordato stragiudiziale, sia il vantaggio che deriva al cliente, sia la complessit delle prestazioni, agli onorari proporzionali di cui alla lett<era b) del primo comma si applica una riduzione compresa tra il 40% e l 80%, da determinare tenendo conto delle difficolt della pratica e del tempo occorso per la sua conclusione. 5. L esclusione della cumulabilit degli onorari specifici previsti nel primo, secondo e quarto comma con gli onorari graduali di cui all articolo 26 dovuta alla differenziata articolazione dei parametri indicati nell articolo, che consente, da sola, un adeguata quantificazione dei compensi spettanti. 6. Qualora non riesca il componimento amichevole, oltre agli onorari spettanti per le altre eventuali prestazioni svolte, di cui al terzo comma, ed agli onorari fissi di cui alla lettera a) del primo comma, in sostituzione degli onorari di cui alla lettera b) del primo comma, competono gli onorari graduali previsti, per le specifiche prestazioni svolte, dall articolo 26, applicati senza la limitazione di cui al secondo comma dell articolo 21, in quanto direttamente richiamati dalla disposizione in esame. Tenuto conto che lo scopo della prestazione il raggiungimento del componimento amichevole, gli onorari come sopra determinati non possono, comunque, essere superiori alla met degli onorari che sarebbero spettati se il componimento amichevole fosse riuscito. 7. La collocazione al termine dell articolo della quantificazione dell onorario minimo conforta l interpretazione generale secondo cui gli onorari minimi assoluti sono sempre applicabili, anche se l incarico non sia giunto a compimento. Considerazioni e precisazioni sull articolo nel suo complesso E da ritenere che l articolo in rassegna regoli anche i componimenti amichevoli con un singolo creditore o con un gruppo di creditori, non essendo queste prestazioni specificatamente previste in altre norme tariffarie. Spettano i rimborsi di spese di cui all articolo 18, le indennit di cui all articolo 19 e, se ne ricorrono i presupposti, la maggiorazione di cui all articolo 23. Non sono cumulabili gli onorari graduali di cui all articolo 26 per l esplicita esclusione prevista dal quinto comma.<8%+3M# xx  6la CC@],@la |K ܲ  a 9 $ < Azzera campi<P nte>@7;  se$C$8="si" ;  se$C$8=" " Foglio9   -¡мn  dMbP?_*+%&M&d2?'M&d2?(~?)~?M HP LaserJet P2015 Series PCL 5!C 4dXXA4DINU"L XՑ56SMTJHP LaserJet P2015 Series PCL 5eInputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLHPPCompositeUSBGetSerialNumberhppdvq01.dll_getDeviceSerialNumberWHPPInstallTimeConfighppdvq01.dll_getDevicePPMDuplexerWResolution600dpiOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalsePaperSizeA4MediaTypeAUTOCollateOFFDuplexNONEHPPCompositeUSBFilehppdvq01.dll_getDeviceSerialNumber_getDevicePPMDuplexerHPXMLFileUsedhpc20155.xmlEconomodeFalseHalftoneHPDitherMatrixTextAsBlackFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineGraphicsModeRASTERMODERETChoiceTruePrintQualityGroupPQGroup_1AlternateLetterHeadFalseHPDocPropResourceDatahpzhl43e.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL5HPMaxResolutionPDM_600DPIHPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNTHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPStraightPaperPathFalseHPCoversOther_PagesHPDuplicateJobNameOverrideSWFWPSAlignmentFileHPZLS43ePSServicesOptionHLPWithLightsHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265HPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHub_OrdersuppliesTRUEHPConsumerCustomPaperTrueHPEnableRAWSpoolingTrueHPCustomDuplexableRange3x5_8.5x14HPPaperSizeALMConstraintsEXECUTIVEHPPaperSizeDuplexConstraintsEXECUTIVEHPMediaTypeDuplexConstraintsCARDSTOCKXIUPHdA4 4 [nessuno] [nessuno]Arial4P d?PORTATILE01<Automatico>R 44  dMicrosoft Excel for WindowsijkkmmEXCEL.EXE<bC:\Programmi\Microsoft Office\Office\EXCEL.EXE " _X `? `?U} *} $ } I}  } } $} } } }  } } m -; ,@     ,  MM Q  N OL   KKKL nKKKKL  }   D KKKL  !!   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GDDD33333%@ DDD33333%@B].  GDDD33333%@ DDD33333%@B +-8./jjj  " +#~ 37@7K:Hz#@ ~5%D  $%BK:Hz#@ 5%D  $%Bjkjjj jjjjj  """"""jjj  """"""jjj  """""jjj jjj jjj D6lB<<0ajRF\l0nc.X00<<< !"#$%&'()*+, jj !jjj "jjjjj #jjj $jkjjj %jjjjj &jjj 'jjj (jjj )jjj *jjj +jj ,jjj V j    (         !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefgijklmnopqrstuvwxyz{|}~x  6l` CC@-u<],@l` L ` 4t 9 $<Onorari art. 18-19-26<w Fll  s *$u   @Z]`$u hP  #H< Articolo 45 - Consulenza contrattuale. 1. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari e per ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa all acquisto, alla vendita o alla permuta di aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, nonch al recesso ed esclusione di soci, al dottore commercialista, tenuto conto dell attivit prestata, spettano onorari determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni: fino a 51.645,69 dal 2% al 5%; per il di pi fino a 258.228,45 dall 1,25% al 3%; per il di pi fino a 1.032.913,80 dallo 0,75% al 2%; per il di pi fino a 2.582.284,50 dallo 0,4% all 1,25%; per il di pi oltre a 2.582.284,50 dallo 0,2% allo 0,75%. 2. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione degli altri contratti nominati nel titolo terzo del libro quarto del codice civile, gli onorari sono determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni: fino a 25.822,84 dall 1% al 6%; per il di pi fino a 129.114,22 dallo 0,75% al 4%; per il di pi fino a 516.456,90 dallo 0,5% al 3%; per il di pi fino a 2.582.284,50 dallo 0,25% all 1,25%; per il di pi oltre a 2.582.284,50 dallo 0,15% all 1%. 3. Il valore della pratica , in generale, costituito dall ammontare dei corrispettivi pattuiti. 4. Per i contratti a prestazioni periodiche o continuative di durata ultra annuale, il valore della pratica determinato in funzione dei corrispettivi previsti o stimati per il primo anno, aumentati fino al doppio. 5. Per i contratti di mutuo, compresi i finanziamenti ed i contributi a fondo perduto, il valore della pratica costituito dal capitale mutuato o erogato. 6. Per i contratti innominati il valore della pratica determinato con riferimento al contratto nominato analogicamente pi simile. 7. Onorario minimo 154,94. Considerazioni e precisazioni sui singoli commi 1. Le prestazioni previste nel presente comma riguardano gli interventi professionali in materia di contratti attinenti a: a) la compravendita di singoli beni o patrimoni; b) la compravendita di aziende, di azioni, di quote di partecipazione; c) le sistemazioni fra soci (recesso ed esclusione di soci). La consulenza l attivit volta a fornire al cliente (che pu essere il compratore o il venditore o il socio uscente o la societ che procede alla liquidazione della quota del socio uscente) consigli e pareri tecnici e giuridici di indirizzo, al fine di pervenire alla concreta impostazione di un contratto ed eventualmente alla sua sostanziale conclusione. L assistenza nei confronti del cliente, in sede di redazione di un contratto, attiene pi propriamente ad un attivit di verifica dei requisiti di legalit e controllo formale di un documento che ha gi raggiunto un grado di compiutezza sostanziale fra le parti. Nella pratica, pu essere difficile tracciare una linea netta di distinzione fra la mera assistenza e la consulenza. La consulenza e l assistenza si possono esplicare sia in sede di trattazione e stipulazione di contratti, anche transattivi, sia in sede di redazione di atti, di scritture private e di preliminari, sia con riferimento ad ogni altra prestazione in materia di specifici contratti. La semplice formulazione di pareri in generale in materia contrattuale rientra nella previsione dell articolo 26, Tabella 1, parte II  prestazioni tecniche varie , lettera a) o b). L intervento del dottore commercialista regolato nel presente comma pu consistere sia nella consulenza e assistenza, sia nella sola consulenza, o anche nella sola assistenza: in ogni caso pu esplicarsi con diversi gradi di impegno. Pu variare da un livello minimo di assistenza, quale il semplice controllo dell atto formale tra le parti che hanno gi raggiunto accordi sostanziali, ad un livello massimo di assistenza e consulenza, quale quello che comporta la partecipazione alle trattative (fino all individuazione della possibile controparte), la < scelta dell impostazione del contratto e la sua formale stesura. La prevista ampia divaricazione fra onorari minimi e massimi consente la determinazione dell onorario in relazione all entit dell opera prestata, in concreto, dal dottore commercialista. Gli onorari di cui al presente comma possono essere applicati insieme con quelli previsti per altre prestazioni eventualmente connesse con l incarico principale, quali quelle previste dall articolo 31 (con la riduzione compresa tra il 30% ed il 50%, come indicato al secondo comma del detto articolo), qualora fossero richieste perizie, valutazioni e stime di beni o di aziende. 2. Regola le prestazioni riguardanti gli altri contratti contenuti nel Titolo III del Libro quarto del codice civile. (Si tratta dei seguenti contratti: riporto, estimatorio, somministrazione, locazione, appalto, trasporto, mandato, agenzia, mediazione, deposito, sequestro convenzionale, comodato, mutuo, conto corrente bancario, rendita perpetua, rendita vitalizia, assicurazione, gioco e scommessa, fidejussione, mandato di credito, anticresi, transazione. Le prestazioni relative al contratto di cessione dei beni ai creditori, previsto dal capo XXVI, articoli 1977 e seguenti del codice civile, sono regolate dall articolo 30, comma terzo, della Tariffa.) Valgono le considerazioni svolte nel commento al primo comma, in rapporto all entit ed importanza delle prestazioni ed alla determinazione degli onorari. La maggiore divaricazione tra l aliquota minima e massima di ciascuno scaglione comporta che nella determinazione concreta degli onorari spettanti si deve, peraltro, tener conto anche della complessit specifica di ciascun tipo di contratto, essendo la natura e le caratteristiche dei contratti di cui al presente comma estremamente varia. 3, 4, 5, 6, 7. I criteri per la definizione del valore della pratica sono sufficientemente illustrati nei singoli commi, con le seguenti precisazioni: - nel contratto di cessione d azienda, se sono trasferite anche passivit relative all azienda ceduta, il valore di riferimento per il calcolo degli onorari dato dal corrispettivo pattuito (anche se superiore alla differenza tra attivit e passivit) maggiorato dell ammontare delle passivit trasferite, in quanto l accollo delle passivit pu essere considerato come un mezzo di pagamento dell universalit dei beni e diritti trasferiti (come nel caso di vendita di un immobile con accollo del mutuo): conforta questa interpretazione il tenore della lettera c) dell articolo 31, che determina il valore della pratica nel valore delle attivit ma anche delle passivit, in quanto queste ultime, nel caso di valutazione di azienda, devono essere accertate e stimate in aggiunta alla stima delle poste attive; - per i contratti di deposito e di comodato gratuiti, se la pratica non presenta particolari difficolt, gli onorari possono essere stabiliti nell onorario minimo assoluto di cui al settimo comma; in caso contrario, si possono adottare, per analogia, i criteri previsti per i contratti di locazione, determinando il valore (convenzionale) della pratica con l applicazione del saggio legale di interesse al valore dei beni oggetto del contratto, mentre, nell impossibilit di determinare il valore dei beni, si pu assumere quale valore della pratica, a norma del secondo comma dell articolo 4, il valore massimo del terzo scaglione di cui all articolo 26; - per il contratto di fidejussione bisogna distinguere tra il caso in cui si assiste chi presta la fidejussione e quello in cui si assiste colui nel cui interesse la fideiussione prestata; nel primo caso (equiparabile a quello dell assistenza a favore del mutuante nel contratto di mutuo) il valore di riferimento costituito dall importo garantito con fidejussione; nel secondo caso (equiparabile a quello dell assistenza a favore dell acquirente) il valore di riferimento il corrispettivo pattuito (o, in mancanza, il corrispettivo normale di mercato) se la prestazione si limita all assistenza contrattuale, mentre, se la prestazione preceduta da uno studio delle possibili soluzioni finanziari<e alternative, si possono applicare, cumulativamente, le disposizioni dell articolo 53; - per i contratti innominati (es. leasing, franchising, etc.), in applicazione delle disposizioni di cui all articolo 16, si fa riferimento al contratto pi simile previsto dal codice civile: l assimilazione della fattispecie al contratto nominato pi simile consente di individuare le modalit di determinazione degli onorari ed i criteri di definizione del valore della pratica. Considerazioni e precisazioni sull articolo nel suo complesso Si ricorda che gli onorari minimi, risultanti dall articolo 45, possono essere derogati in forza della disposizione di cui al terzo comma dell articolo 4. Spettano i rimborsi di spese di cui all articolo 18, le indennit di cui all articolo 19 e, se ne ricorrono i presupposti, la maggiorazione di cui all articolo 23. Sono cumulabili gli onorari di cui all articolo 26 (con la limitazione prevista al secondo comma dell articolo 21).<H&}*/= F!1"W #xx  6u CC@], @u R | Lu 9  $ < Azzera campi<P >@7 Foglio10   - l6  dMbP?_*+%MdoPDF v5   4dXA4MDEP" dX??U} *} $ } I}  }  -,,@ , , ,   M M" Q  NO n }  !! 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Considerazioni e precisazioni sui singoli commi 1. Riguarda un ampia gamma di prestazioni per la consulenza economico-finanziaria che si esplica nell esecuzione di studi utilizzabili dal cliente per la diagnosi della struttura e della situazione finanziaria dell azienda o per scegliere tra le diverse forme tecniche di finanziamento. Le prestazioni previste alle lettere a) e b) si realizzano con lo studio dei problemi finanziari sottoposti dal cliente, le cui conclusioni devono risultare da una relazione scritta. Le prestazioni della lettera c) riguardano gli studi di fattibilit per la collocazione dei titoli sul mercato. La lettera d) allarga l applicazione dell articolo ad ogni altra prestazione di carattere economico finanziario non compresa in quelle previste dalle lettere a), b) e c). Non si applica l articolo in rassegna, ma il secondo e quinto comma dell articolo 45, alla consulenza ed assistenza prestata per la stipulazione di contratti di mutuo e delle altre forme di finanziamento. Il valore della pratica costituito dai capitali oggetto delle prestazioni di consulenza. Per la concreta determinazione degli onorari si deve tener conto anche del tempo impiegato. Considerazioni e precisazioni sull articolo nel suo complesso Spettano i rimborsi di spese di cui all articolo 18, le indennit di cui all articolo 19 e, se ne ricorrono i presupposti, la maggiorazione di cui all articolo 23. Sono cumulabili gli onorari di cui all articolo 26 (con la limitazione prevista al secondo comma dell articolo 21).<H607 /2+;xxx < 6t CC@Z-],@t W $ 9 $<Onorari art. 18-19<eionxx < 6\ CC@W],@\ W  t 9  $ < Azzera campi<P ta>@7 Foglio13   -,s4=6  dMbP?_*+%MdoPDF v5   4dXA4MDEP" dX??U} *} $ } I}  }  -,,@ , , ,   M' M" Q  NO n }  "!! 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Per le diagnosi aziendali (analisi di bilanci; indici e flussi; analisi del profilo strategico;diagnosi organizzative); per le diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative anche in materia tributaria; per gli impianti di sistemi direzionali (calcolo dei costi di prodotto; calcoli di convenienza di breve termine; analisi della redditivit dei prodotti; scelta del tipo: acquistare o produrre, etc.; razionalizzazione di metodi o procedure organizzative; assistenza nelle scelte relative alla configurazione di nuovi sistemi di elaborazione elettronica); per gli impianti per la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle aziende (bilanci di previsione economici, finanziari e degli investimenti); per la valutazione della convenienza economico-finanziaria ad effettuare investimenti; per l assistenza ed ogni altra prestazione in materia di lavoro e per ogni altra consulenza particolare al dottore commercialista competono onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore della pratica stabilito a norma dell articolo 4 con opportuno riguardo alla natura ed alla importanza dell azienda, nonch ai criteri indicati all art. 3 della presente tariffa. 2. Sono cumulabili gli onorari per le prestazioni accessorie eventualmente occorse per l espletamento della pratica. Considerazioni e precisazioni sui singoli commi 1. Contiene un elenco dettagliato di prestazioni molto varie e differenti, che rendono estremamente complessa l individuazione di un unico criterio da seguire per la determinazione dei compensi. Il criterio adottato, di applicare percentuali largamente differenziate su un valore della pratica per cui sono indicati parametri (natura e importanza dell azienda) di non agevole quantificazione numerica, non sempre consente la determinazione di compensi appropriati. Si ricorda che, quando il valore della pratica non determinabile, si rende applicabile il disposto del secondo comma dell articolo 4 che determina in 154.937,07 il valore di riferimento. Appare, in ogni caso, opportuno preconcordare il compenso, ai sensi di quanto consentito dall articolo 22. 2. Si precisa che le prestazioni accessorie (non strettamente connesse all esecuzione della prestazione principale) sono parcellabili in via autonoma; peraltro, nel caso che gli onorari di cui al primo comma siano stati preconcordati, il disposto del presente comma si rende applicabile solo se le prestazioni accessorie sono state espressamente escluse dal preconcordato. Considerazioni e precisazioni sull articolo nel suo complesso Spettano i rimborsi di spese di cui all articolo 18, le indennit di cui all articolo 19 e, se ne ricorrono i presupposti, la maggiorazione di cui all articolo 23. Sono cumulabili gli onorari di cui all articolo 26 (con la limitazione prevista al secondo comma dell articolo 21).<H.GQ/v R"  . F xx 0 6t CC@Z-],@t \ ԙ 9 $<Onorari art. 18-19<eionxx 0 6 CC@],@ L] ԇ 9  $ < Pulsante 4<> ant>@7 Foglio11    t tN  dMbP?_*+%&(\?' ףp= ?()\(?)Gz?M HP LaserJet P2015 Series PCL 5!C 4d,,A4DINU"L XՑ56SMTJHP LaserJet P2015 Series PCL 5eInputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLHPPCompositeUSBGetSerialNumberhppdvq01.dll_getDeviceSerialNumberWHPPInstallTimeConfighppdvq01.dll_getDevicePPMDuplexerWResolution600dpiOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalsePaperSizeA4MediaTypeAUTOCollateOFFDuplexNONEHPPCompositeUSBFilehppdvq01.dll_getDeviceSerialNumber_getDevicePPMDuplexerHPXMLFileUsedhpc20155.xmlEconomodeFalseHalftoneHPDitherMatrixTextAsBlackFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineGraphicsModeRASTERMODERETChoiceTruePrintQualityGroupPQGroup_1AlternateLetterHeadFalseHPDocPropResourceDatahpzhl43e.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL5HPMaxResolutionPDM_600DPIHPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNTHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPStraightPaperPathFalseHPCoversOther_PagesHPDuplicateJobNameOverrideSWFWPSAlignmentFileHPZLS43ePSServicesOptionHLPWithLightsHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265HPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHub_OrdersuppliesTRUEHPConsumerCustomPaperTrueHPEnableRAWSpoolingTrueHPCustomDuplexableRange3x5_8.5x14HPPaperSizeALMConstraintsEXECUTIVEHPPaperSizeDuplexConstraintsEXECUTIVEHPMediaTypeDuplexConstraintsCARDSTOCKXIUPHdA4 4 [nessuno] [nessuno]Arial4P d?PORTATILE01<Automatico>R 44  dMicrosoft Excel for WindowsijkkmmEXCEL.EXE<bC:\Programmi\Microsoft Office\Office\EXCEL.EXE " d,,?)\(?U} } I*} } I } }  }  } } } I } } } m } $ t,@JJJ J J@  J hJJh,  "0 " Q  N  t1 KKt   KK   2  n 3   #^  #W  N^  NW" 4""" 5  PD p= ף@  DP  (\@  DP!   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Per l assistenza tributaria al dottore commercialista competono, in via cumulativa, onorari specifici e graduali, come precisati nell art. 47. 5. Per la rappresentanza tributaria al dottore commercialista competono onorari graduali, come precisati nell art. 48. 6. Per la consulenza tributaria al dottore commercialista, oltre agli onorari graduali di cui all art. 26, competono onorari specifici, come precisati nell art. 49. 7. Sia gli onorari per l assistenza sia quelli per la rappresentanza tributaria sono cumulabili con gli onorari per la consulenza tributaria e con ogni altro onorario spettante per le altre eventuali diverse prestazioni. Considerazioni e precisazioni sui singoli commi 1. L'assistenza tributaria individuata nella  predisposizione ... di atti e documenti aventi rilevanza tributaria . Peraltro il testo non si limita a definire genericamente il contenuto della prestazione, ma contiene anche disposizioni esplicative specifiche. La prima, che consiste nella precisazione che l'assistenza tributaria pu essere resa solo  su richiesta e nell'interesse del cliente , pu  apparire superflua, in quanto pacifico principio generale che lo svolgimento della pratica deve essere preceduto dal conferimento dell'incarico, ma, nel caso specifico, da ritenere opportuna, perch sottolinea che possono derivare in capo al cliente rilevanti conseguenze a seguito di iniziative del professionista non autorizzate. La seconda, che consiste nella precisazione che la predisposizione degli atti e dei documenti deve avvenire  sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedano particolari elaborazioni , non deve essere intesa nel senso che non si versa nell'ambito dell'assistenza tributaria se i dati e le informazioni di base non sono trasmessi dal cliente o se la loro elaborazione complessa, ma nel senso che, in tale evenienza, non si hanno solo prestazioni di assistenza tributaria ma anche prestazioni di consulenza tributaria; in altre parole, viene sancito che la predisposizione dei pi semplici atti o documenti aventi rilevanza tributaria tariffariamente regolata dal solo articolo 47, mentre la predisposizione di atti o documenti pi complessi congiuntamente regolata dagli articoli 47 e 49. 2. La rappresentanza tributaria individuata negli interventi personali del professionista effettuati in contraddittorio con l'amministrazione erariale, presso gli uffici tributari o altrove (nel caso di verifiche) ovvero presso le commissioni tributarie, per la tutela degli interessi del cliente in materia tributaria. Viene anche qui evidenziato come gli interventi devono essere effettuati su richiesta del cliente che, all'uopo, deve conferire mandato specifico o generale. 3. La consulenza tributaria individuata nella messa a disposizione del cliente delle conoscenze in materia tributaria di carattere generale, frutto dello studio di base e del continuo aggiornamento che l esercizio della professione impone al dottore commercialista, nonch delle conoscenze derivate dall'approfondimento di problematiche specifiche, attraverso l'analisi della legislazio< ne, della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie e dell'amministrazione finanziaria. La consulenza tributaria pu essere prestata in via congiunta con l'assistenza, in sede di predisposizione di atti e documenti con valenza tributaria, o con la rappresentanza, in sede di difesa contenziosa, ovvero in via disgiunta, in sede di scelta delle impostazioni strutturali, organizzative o amministrative pi opportune in relazione al rispetto degli obblighi tributari. 4. Rinvia all'articolo 47 per la quantificazione analitica dei compensi spettanti per l'assistenza tributaria, precisando che competono cumulativamente onorari specifici e onorari graduali, ai quali non si applica la limitazione prevista al secondo comma dell articolo 21. 5. Rinvia all'articolo 48 per la quantificazione analitica dei compensi spettanti per la rappresentanza tributaria, precisando che competono esclusivamente onorari graduali. 6. Rinvia all'articolo 49 per la quantificazione dei compensi spettanti per la consulenza tributaria, precisando che competono onorari specifici cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26 (con la limitazione prevista al secondo comma dell articolo 21) se la consulenza non resa in concomitanza con prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, per le quali sono previsti appositi onorari graduali. 7. Esplicita, e ribadisce, la cumulabilit degli onorari (specifici e graduali, regolati dall'articolo 47) che competono per l'assistenza tributaria e degli onorari (graduali, regolati dall'articolo 48) che competono per la rappresentanza tributaria con gli onorari che spettano per la consulenza tributaria. Il cumulo, peraltro, pu essere effettuato soltanto quando siano effettivamente rese anche prestazioni di consulenza. Considerazioni e precisazioni sull'articolo nel suo complesso Contiene esclusivamente definizioni e norme di rinvio. Circa le disposizioni contenute nella intera sezione XI, da rilevare come tutta la regolamentazione tariffaria del contenzioso tributario fu oggetto di esame da parte della Commissione Nazionale per la Tariffa Professionale, che prepar un documento intitolato  Criteri di comportamento per i difensori in ordine al rimborso delle spese di giudizio a carico della parte soccombente (articolo 15 D.Lgs. 546/92) , pubblicato quale inserto nel numero di gennaio 1997 nel Giornale dei Dottori Commercialisti. Poich tale testo integra le considerazioni e precisazioni sugli articoli 46, 47, 48 e 49, un estratto di tale documento sar riportato dopo il commento dell'ultimo articolo della Tariffa. Articolo 47 - Assistenza tributaria 1. Gli onorari specifici sono determinati in funzione della complessit dell atto o documento predisposto come risulta dalla tabella 2 che fa parte integrante del presente regolamento. 2. Gli onorari graduali, da cumulare con i suddetti onorari specifici, sono determinati in funzione del valore della pratica come risulta dalla tabella 3 che fa parte integrante del presente regolamento. 3. Il valore della pratica determinato: a) per le dichiarazioni dei redditi propri: in base all importo complessivo delle entrate lorde, dei ricavi e/o profitti che concorrono alla determinazione dei redditi o delle perdite dichiarate; b) per le dichiarazioni dei redditi di terzi: in base all importo complessivo delle ritenute operate; c) per le dichiarazioni IVA: in base alla sommatoria dei valori imponibili, non imponibili ed esenti; d) per le dichiarazioni di successione e le dichiarazioni INVIM: in base al valore dichiarato dei beni; e) per i ricorsi, appelli, memorie alle commissioni tributarie: in base all importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell atto impugnato o in contestazione oppure dei quali richiesto il rimborso; f) per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari: in analogia con i criteri previsti per gli atti sopra elencati. 4. Per la concreta determinazione degli onorari graduali all interno del minimo o del<  massimo si ha riguardo al concreto posizionamento all interno degli scaglioni del valore della pratica ma anche, in particolar modo per i ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie, alla complessit e originalit di diritto o di merito della questione trattata. Considerazioni e precisazioni sui singoli commi 1. Contiene il rinvio alla Tabella 2 per l'individuazione degli onorari specifici, che costituiscono la prima parte del totale dei compensi dovuti per la predisposizione degli atti e documenti aventi rilevanza tributaria. Nella Tabella 2 gli atti sono raggruppati in otto categorie contraddistinte dalle lettere maiuscole da A) ad H); l'elencazione, anche se analitica, non deve considerarsi tassativa ma solo indicativa, anche perch le repentine mutazioni della legislazione tributaria rendono impossibile una classificazione stabile. L'individuazione degli onorari specifici applicabili per quegli atti e documenti che non sono specificatamente indicati nella Tabella 2 deve essere effettuata per analogia con atti o documenti similari per complessit di contenuto. Cos, ad esempio, alla predisposizione delle dichiarazioni ICI ed ICIAP sono applicabili gli onorari specifici previsti per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, e ci anche se il dichiarante una societ, in quanto il contenuto degli  altri dati, notizie e quadri riepilogativi in ogni caso modesto quale che sia il dichiarante. Per le istanze e depositi di documenti previsti dal nuovo contenzioso tributario sono applicabili gli onorari specifici previsti dalla lettera F) ovvero, se, come per lo pi accade, hanno un modesto contenuto di elaborazione, sono applicabili gli onorari di cui alla lettera H), anche se i documenti ivi previsti dovrebbero essere indirizzati ad uffici finanziari anzich a commissioni tributarie. Appare opportuno sottolineare che, nella Tabella 2, il parametro preso in considerazione per la remunerazione delle prestazioni il documento unitariamente inteso (sia su supporto cartaceo che magnetico) e non i contenuti dichiarativi agli effetti di eventuali diversi tributi; ci in quanto il valore della pratica non elemento di commisurazione dell'onorario specifico. Al riguardo, per esempio, si pu concludere che gli onorari specifici previsti dal presente comma per la predisposizione della dichiarazione dei redditi sono applicabili una volta sola pur se con essa si determinano anche l'imposta patrimoniale ed i contributi sanitari e previdenziali. Gli importi previsti dalla Tabella 2 rappresentano gli onorari specifici minimi; gli onorari specifici massimi, a norma dell'articolo 5, sono determinati aumentando del 50% i minimi; in assenza di specifici riferimenti, per la concreta collocazione tra il minimo ed il massimo sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 3, al cui commento si rimanda. 2. Insieme con i successivi terzo e quarto, il presente comma regola, attraverso il rinvio alla Tabella 3, le modalit di determinazione degli onorari graduali, che costituiscono la seconda parte del totale dei compensi dovuti per la predisposizione degli atti o documenti aventi rilevanza tributaria. Essi sono analiticamente indicati nella detta Tabella, raggruppati in tre categorie contraddistinte da numeri arabi ordinati da 1) a 3). Il confronto degli atti e documenti indicati nella Tabella 2 con quelli indicati nella Tabella 3 consente di riscontrare: a) la sostanziale corrispondenza tra quelli di cui alle lettere da A) ad E) della Tabella 2 con quelli di cui al numero 1) della Tabella 3; le differenze formali, infatti, sono totalmente irrilevanti, essendo costituite dalla difforme definizione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (nella prima, definite  di redditi di terzi e, nella seconda,  di redditi altrui ) e dalla logica esclusione, nella seconda, dei documenti di cui alla lettera C) della prima (in quanto gli  elenchi relativi alla dichiarazione I.V.A. fanno parte delle dichiarazioni intese quale contenuto dichiarativo e non quale documento materiale); b) la puntuale corrispondenza tra quelli di cui alle lettere < F) e G) della Tabella 2 con quelli di cui al numero 2) della Tabella 3; c) l'inserimento tra gli atti e documenti di cui al numero 3) della Tabella 3 di  comunicazioni e  denuncie che non sono comprese negli atti e documenti di cui alla lettera H) della Tabella 2. Tale confronto consente di concludere che, salvo per il caso di  comunicazioni, denuncie ... a uffici finanziari (per cui si applicano esclusivamente gli onorari graduali), per tutte le altre prestazioni di assistenza tributaria gli onorari graduali del presente comma devono essere applicati congiuntamente agli onorari specifici di cui al primo comma dell'articolo in rassegna. Occorre peraltro evidenziare come gli onorari graduali spettanti (a differenza di quelli specifici) debbano essere applicati pi volte nel caso che, anche se con un unico atto o documento materiale, si dichiarino tributi determinati attraverso il ricorso a differenti parametri di commisurazione; ci, in quanto, per le dichiarazioni fiscali, nel successivo terzo comma, il valore della pratica individuato in elementi concorrenti alla formazione dei differenti imponibili (che comportano diverse prestazioni di assistenza); questo principio generale, oggi, pare trovare applicazione soltanto per le dichiarazioni modelli 740, 750 e 760 in cui vengono determinati, con un unico documento, sia i tributi dovuti sul reddito sia quelli sul patrimonio. Circa l'individuazione degli atti o documenti per la cui predisposizione gli onorari graduali si applicano congiuntamente con gli onorari specifici, si rimanda alle considerazioni svolte nel commento del primo comma. In merito alle comunicazioni e denunce, per cui si applicano esclusivamente gli onorari graduali, si ritiene che possano essere individuate in tutti quei documenti che devono essere presentati agli uffici finanziari per segnalare intervenute variazioni riguardanti il contribuente, senza riferimenti a specifici concreti rapporti tributari, quali le variazioni di indirizzo, l'inizio dell'attivit, etc.. Non essendo determinato, nella fattispecie, il valore della pratica, ai sensi di quanto previsto al secondo comma dell'articolo 4, si dovrebbe assumere  a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all'articolo 26 , che, attualmente, fissato in 154.937,07, con conseguente determinazione del compenso per la predisposizione di ciascun atto in 103,29, in quanto non ipotizzabile l'applicazione di un compenso superiore a quello minimo in considerazione del modesto contenuto professionale della prestazione. Peraltro, poich, per questo tipo di prestazione, pare sussistere nella quasi generalit dei casi una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti con riferimento al valore della pratica, pare doveroso ricorrere alla facolt prevista dal terzo comma dell'articolo 4 e, conseguentemente, determinare il compenso spettante in misura inferiore al suddetto minimo di 103,29 (ma non inferiore al minimo di 25,82 previsto per un valore della pratica fino a 51.645,69), essendo senza dubbio scontato il parere favorevole del Consiglio dell'Ordine. 3. Regola in modo analitico i parametri di riferimento per la determinazione del valore della pratica (su cui commisurare gli onorari graduali dovuti) stabilendo che: a) per le dichiarazioni dei redditi propri (modelli 730-740-750-760) il valore della pratica determinato  in base all importo complessivo delle entrate lorde, dei ricavi e/o dei profitti che concorrono alla determinazione dei redditi o delle perdite dichiarate ; b) per le dichiarazioni dei redditi di terzi (modelli 770) il valore della pratica determinato  in base all'importo complessivo delle ritenute operate ; c) per le dichiarazioni I.V.A. il valore della pratica determinato  in base alla sommatoria dei valori imponibili, non imponibili ed esenti ; non andranno perci considerate quelle operazioni che, pur rientrando nella sfera I.V.A., non formano oggetto di dichiarazione (settori dello spettacolo, editoria, etc.); d) per le dichiarazioni di successione e per le dichiarazioni INVIM il valore della<- pratica determinato  in base al valore dichiarato dei beni ; e) per i ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie il valore della pratica determinato dalla sommatoria di tutte le somme dovute (imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie ed interessi) sulla base dell'atto impugnato, oppure delle quali richiesto il rimborso; f) per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari, il valore della pratica determinato in analogia con i criteri previsti per gli atti sopra elencati; la norma va letta nel senso che, ove tali prestazioni siano rese in seguito a richieste degli uffici finanziari in sede di controllo di uno degli atti elencati alle lettere da a) ad e) (dichiarazione dei redditi propri, di terzi, I.V.A., successioni e INVIM, ricorsi e appelli etc.), per l'individuazione del valore della pratica si debba seguire il criterio previsto per la prestazione originaria. Tenuto conto di quanto illustrato nel commento al secondo comma, il riferimento a  comunicazioni e  denunce contenuto nel testo non pu che concernere documenti che, con anomala terminologia, siano riferibili a specifici rapporti tributari e non a documenti finalizzati alla semplice segnalazione di intervenute variazioni nei dati fiscalmente rilevanti del contribuente, poich, in questi ultimi (e normali) casi non possono trovare applicazione criteri che facciano riferimento a parametri costituiti da valori imponibili. Occorre, infine, precisare che non regolata la modalit di determinazione del valore della pratica per l'imposta sul patrimonio netto delle imprese (che non era ancora stata istituita nel momento di stesura della Tariffa); attraverso l'applicazione del criterio di interpretazione analogico non pu dubitarsi che il valore da prendere in considerazione sia quello del patrimonio netto imponibile. 4. Contiene l'enunciazione dei due principali criteri da seguire per la quantificazione degli onorari graduali tra il minimo ed il massimo; essi sono costituiti dal concreto posizionamento del valore della pratica all'interno dello scaglione e dalla complessit e originalit di diritto o di merito della questione trattata; in altre parole, un criterio proporzionalistico corretto dalla considerazione della difficolt della pratica. La difficolt della pratica (insieme con il risultato economico conseguito in caso di esito favorevole della controversia) assurge a criterio principale nel caso di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie. Considerazioni e precisazioni sull'articolo nel suo complesso Si ricorda che gli onorari minimi, risultanti dalle Tabelle 2 e 3, possono essere derogati in forza della disposizione di cui al terzo comma dell articolo 4. Circa le modalit applicative dei compensi spettanti per l'assistenza tributaria nella predisposizione di ricorsi, appelli e memorie per la difesa tecnica nei procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, a completamento delle considerazioni sopra svolte, si rimanda alle considerazioni contenute nel documento riportato dopo il commento dell'ultimo articolo della Tariffa in esame, quale descritto nel commento generale dell'articolo 46. E' da osservare come n l'articolo in rassegna n altri articoli della Tariffa contengano la regolamentazione tariffaria di talune prestazioni connesse all'assistenza tributaria (quali il pagamento dei tributi per conto del cliente), in quanto estranee all'oggetto della professione. Per tali adempimenti i compensi devono essere determinati con la sola eventuale applicazione delle indennit di cui al numero 2) della lettera a) dell'articolo 19, ovvero secondo i criteri previsti dal libro IV del codice civile. Spettano i rimborsi di spese di cui all'articolo 18, le indennit di cui all'articolo 19 e, se ne ricorrono i presupposti, la maggiorazione di cui all'articolo 23. Non sono cumulabili gli onorari di cui all'articolo 26 per effetto di quanto disposto dall'articolo 25. <h#S2H=;T (u  "V R/,-'.R-oZ=)/!M/S0QD :+N&1!/`!+/)/j*S%c1/15j1/22M3~6"<bM5NOll 8 s *   @vx=]` c  W< Articolo 49 - Consulenza tributaria. 1. Al dottore commercialista per la consulenza tributaria, oltre agli onorari indicati ai precedenti articoli per le eventuali prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, competono onorari determinati tra l 1% ed il 5% del valore della pratica secondo i principi indicati alla lettera e) del comma 3 dell articolo 47 avendo riguardo sia all importanza e complessit della questione esaminata, sia ancora a tutti i possibili riflessi connessi ed ai criteri di cui all articolo 3. 2. Nella determinazione dell onorario, particolare considerazione deve essere posta alla risoluzione di questioni di diritto, specie quando esse si concludano con esito favorevole per il cliente. Considerazioni e precisazioni sui singoli commi 1. Regola la determinazione degli onorari spettanti per le prestazioni individuate nel terzo comma dell'articolo 46, al cui commento si rimanda. Dalla lettura emerge chiaramente che la consulenza tributaria pu essere fine a se stessa, cio non resa in concomitanza con prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, anche se, generalmente, propedeutica alle stesse, come conferma la ribadita espressa cumulabilit con gli onorari specifici e graduali previsti dall'articolo 47 e con quelli graduali previsti dall'articolo 48. E' da precisare, peraltro, che non sempre si deve ritenere che sia resa una prestazione di consulenza quando resa una prestazione di assistenza o rappresentanza tributaria. In particolare, gli onorari per la consulenza non possono essere applicati in occasione di prestazioni di assistenza che si limitino alla predisposizione di documenti di  routine (redatti senza che vi sia stata una specifica attivit di valutazione delle implicazioni fiscali per il cliente), o di rappresentanza che si limitino ad interventi di sola presenza. Cos, ad esempio, gli onorari per la consulenza non sono applicabili per la predisposizione di dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche con soli redditi di lavoro dipendente o di fabbricati, ovvero di ricorsi  standard . Viceversa, sono applicabili, per esempio, in occasione della predisposizione di istanze in cui la materiale compilazione di un documento standardizzato preceduta dall'analisi dei costi e dei benefici per il singolo cliente, quali sono state le istanze per la chiusura delle liti fiscali pendenti o per il cosiddetto  concordato di massa . E' da evidenziare come gli onorari per la consulenza possano, in ogni caso, essere addebitati una sola volta quando pi prestazioni di assistenza e/o rappresentanza (che possono seguire anche in tempi di molto successivi) siano riconducibili al medesimo evento. In tali casi opportuno procedere, nel corso dello svolgimento della pratica, al solo addebito degli onorari di cui agli articoli 47 e 48, con riserva, una volta conclusa la pratica, valutato l'esito della stessa, di procedere alla parcellazione degli onorari per la consulenza. Il valore della pratica sempre, e solo, quello individuato dalla lettera e) del terzo comma dell'articolo 47. Il suddetto rinvio non pone dubbi interpretativi quando la consulenza resa congiuntamente a prestazioni di assistenza o rappresentanza in sede contenziosa. Pi problematica l'individuazione del valore della pratica quando la consulenza tributaria resa disgiuntamente da prestazioni di assistenza e/o rappresentanza ovvero quando resa congiuntamente a prestazioni di assistenza in sede di predisposizione di dichiarazioni fiscali o di documenti di cui al n. 3 della Tabella 3. Si ritiene che: - in caso di prestazioni di sola consulenza (diretta, per esempio, a individuare il carico tributario di una specifica operazione o all'analisi dei differenti oneri derivanti da scelte alternative), si debba fare riferimento alle sole imposte che sono, o sarebbero, dovute nel caso esaminato, con la precisazione che, se si tratta di imposte o tasse ricorrenti, pare ragionevole riferirsi a quelle stimate dovute per un anno; - in caso di consulenza resa congiuntamente a prestazioni di assistenza per la predisposizione di dichiarazioni fisca<li, si debba fare riferimento alle sole imposte risultanti dovute nelle dichiarazioni medesime; in assenza di imposte dovute, si possono esclusivamente applicare (se applicabili ai sensi di quanto precisato nel commento al settimo comma dell articolo 46) gli onorari graduali di cui all articolo 26; - in caso di consulenza resa congiuntamente a prestazioni di assistenza in sede di predisposizione di comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari, si debba fare riferimento, dove possibile, alle imposte dovute risultanti dai documenti predisposti; in assenza di imposte dovute, si possono esclusivamente applicare (se applicabili ai sensi di quanto precisato nel commento dell ultimo comma dell articolo 46) gli onorari graduali di cui all articolo 26. La prevista ampia divaricazione tra la percentuale minima e quella massima da applicare al valore della pratica consente la concreta quantificazione degli onorari in misura sufficientemente differenziata per tenere conto della  importanza e complessit della questione esaminata , di  tutti i possibili riflessi connessi (individuabili nella convenienza economica delle legittime linee di comportamento fiscale suggerite) e dei  criteri di cui all articolo 3 (tra i quali da ritenere di particolare rilevanza il valore della pratica, poich non prevista la sua suddivisione in scaglioni). 2. Costituisce una integrazione dei principi esposti al comma precedente imponendo di considerare espressamente, nella determinazione degli onorari, la  risoluzione di questioni di diritto, specie quando esse si concludano con esito favorevole per il cliente . Si ritiene che tale esplicitazione separata sia finalizzata ad evidenziare l'elemento che da prendere in considerazione in via pressoch esclusiva nel caso di consulenza prestata in sede di difesa contenziosa innanzi le commissioni tributarie che rappresenta il caso tipico in cui  l'esito favorevole pu essere indubitabilmente dimostrato. La recente introduzione, nella regolamentazione del contenzioso, dell'istituto della condanna al rimborso delle spese della parte soccombente rafforza questa conclusione. Considerazioni e precisazioni sull'articolo nel suo complesso Circa le modalit applicative dei compensi spettanti per la consulenza tributaria in sede di difesa contenziosa, si rimanda alle considerazioni contenute nel documento riportato dopo il commento dell'ultimo articolo della Tariffa in esame, quale descritto nel commento generale dell'articolo 46. Spettano i rimborsi di spese di cui all'articolo 18, le indennit di cui all'articolo 19 e, se ne ricorrono i presupposti, la maggiorazione di cui all'articolo 23. Sono cumulabili gli onorari di cui all'articolo 26, con la limitazione prevista al secondo comma dell'articolo 21 nel solo caso in cui la consulenza sia prestata separatamente dall'assistenza e/o rappresentanza. <Wxx 8 6P CC@# ],@P d Ь 9 $ < Azzera campi<P     >@B   7"; SE(D5=740;SI;0) Foglio12 Modulo1U$ThisWorkbookModulo2 Modulo37  !"#$%&'()*+,-./012345689:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvxyz{|}~ B@ N24$B@H B@ o@" Liquidazioni_Pulsante1_Clic Macro+ Macro registrata il 12/11/2007 da utente01B4:D4$B@H B@ B6:D6$B@H B@ C13$B@H B@ C17$B@H B@ E13$B@H B@ E17$B@H B@ M13$B@H B@ oh. Perizievalutazionipareri_Pulsante1_Clic Macro+ Macro registrata il 12/11/2007 da utente01B4:D4$B@H B@ B6:D6$B@H B@ B9:D9$B@H B@ C13$B@H B@ E13$B@H B@ B16$B@H B@ C19$B@H B@ E19$B@H B@ C26$B@H B@ E26$B@H B@  "(.M13$B@H B@ M26$B@H B@ M39$B@H B@  "(0M52$B@H B@  "(0M57$B@H B@ o) Costituzionesociet_Pulsante1_Clic Macro+ Macro registrata il 12/11/2007 da utente01B5:D5$B@H B@ C8$B@H B@ E8$B@H B@ N14$B@H B@  "(.o@X$ Trasformazioni_Pulsante1_Clic Macro+ Macro registrata il 12/11/2007 da utente01B5:D5$B@H B@ B7$B@H B@ B11:D11$B@H B@  "(.M18$B@H B@ M31$B@H B@ o, Compomimentiamichevoli_Pulsante1_Clic Macro+ Macro registrata il 12/11/2007 da utente01B4$B@H B@ B6:D6$B@H B@ B9:D9$B@H B@ C14$B@H B@ E14$B@H B@ 8 "B@$M13$B@H B@ M29$B@H B@ oH, Consulenzacontrattuale_Pulsante1_Clic Macro+ Macro registrata il 12/11/2007 da utente01B5:D5$B@H B@ M14$B@H B@ M25$B@H B@ oAttribute VB_Name = "Modulo1" Sub Pulsante1_Cli`c()  l.Descriptionacro registrata il 12/11/2007 da {\0mWProcD@cInvoke _Funcc \n14' ' M"  Range("C4").Select  ActiveCell.FormulaR1C1GDB5:D5#.ClearConts,8718191 T10p E'E'2:C12^17:C2q7C23@ {CWindow.@SmallSll Down:="6E33\36:E3PE41:$E4teWEn d COLLEGIOSINDACALE_وO? 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