D.P.R. 1068/1953
Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale

Articolo 31 O.P. coordinato con la legge 12 febbraio 1992, n. 183 ed il DL 10 giugno
2002, n. 107 coordinato con la legge di conversione 1 agosto 2002, n. 173
1. Per ottenere l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale è necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
b) godere dei diritti politici;
c) essere di condotta irreprensibile;
d) non avere riportato condanna a pene che, a norma del presente ordinamento, danno luogo alla radiazione dall'albo;
e) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;
f) avere conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale ed essere in possesso di un diploma universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;
g) avere conseguito l'abilitazione professionale.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, saranno stabilite le modalità di accesso e le materie di studio per il conseguimento del diploma al termine dei corsi triennali previsti dalla lettera f) del comma 1.
3. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica triennale da effettuare, dopo il conseguimento del diploma universitario di cui alla lettera f) del comma 1, presso un ragioniere perito commerciale iscritto all'albo professionale da almeno un quinquennio e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni. La durata della pratica professionale è ridotta da tre a due anni per coloro che sono in possesso della laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio. 1. Fino al riordino della professione di ragioniere e perito commerciale, hanno titolo per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, così come modificato dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183, coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, nonché coloro che sono in possesso del diploma di laurea nelle classi 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, e 28, classe delle lauree in scienze economiche.
2. All'iscrizione nei registri dei praticanti di cui al comma 1, hanno titolo anche coloro che sono in possesso di laurea rilasciata dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, per coloro che sono in possesso dei diplomi di laurea e laurea specialistica di cui ai commi 1 e 2, non e' richiesto il requisito del conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, così come modificato dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183.
3 bis. La durata dei periodi di pratica professionale per l’esercizio delle professioni di cui al comma 1 è stabilita in tre anni.
4. Le modalità di iscrizione, lo svolgimento della pratica professionale, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi dei ragionieri e periti commerciali, saranno disciplinati dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.

Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale
Art. 31 - Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale

Testo precedente le modifiche apportate dalla L. 12 febbraio 1992, n. 183 e dal decretolegge 10 giugno 2002, n. 107 convertito in legge 1 agosto 2002, n. 173 Per ottenere l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:
1) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
3) essere di condotta irreprensibile;
4) avere compiuto il corso di studi negli istituti tecnici-commerciali o essere abilitati all'insegnamento della ragioneria in detti istituti, ovvero essere stato abilitato all'esercizio della professione di ragioniere prima dell'entrata in vigore dell'ordinamento professionale approvato con legge 15 luglio 1906, n. 327;
5) oltre ad avere compiuto il corso di studi indicato nel numero 4, avere anche conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione nel termine e con le modalità che saranno stabilite con apposita norma legislativa, su proposta del Ministero per la pubblica istruzione di concerto con quello per la grazia e giustizia;
6) avere la residenza nella circoscrizione del Collegio nel cui albo si chiede l'iscrizione.
Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale coloro che hanno riportato condanna a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione
dall'albo.

Legge 12-02-1992, n. 183 Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali.

Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. L'art. 31 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, è sostituito dal seguente:
"Art. 31 (Requisiti per l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale). -1. Per ottenere l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale è necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
b) godere dei diritti politici;
c) essere di condotta irreprensibile;
d) non avere riportato condanna a pene che, a norma del presente ordinamento, danno luogo alla radiazione dall'albo;
e) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;
f) avere conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale ed essere in possesso di un diploma universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;
g) avere conseguito l'abilitazione professionale.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, saranno stabilite le modalità di accesso e le materie di studio per il conseguimento del diploma al termine dei corsi triennali previsti dalla lettera f)
del comma 1.
3. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica triennale da effettuare, dopo il conseguimento del diploma universitario di cui alla lettera f) del comma 1, presso un ragioniere perito commerciale iscritto all'albo professionale da almeno un quinquennio e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. La durata della pratica professionale è ridotta da tre a due anni per coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.
4. Le modalità di iscrizione, lo svolgimento della pratica professionale, nonchè la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi dei ragionieri e periti commerciali, saranno disciplinati dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali".
Art. 2
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La normativa di cui al comma 4 dell'art. 31 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, sarà emanata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento per la determinazione dei programmi di esame ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.
4. Conservano efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati dagli organismi professionali dei ragionieri e periti commerciali prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 3, gli esami di abilitazione si svolgono ai sensi della normativa previgente.
5. Per coloro che hanno iniziato o completato il periodo di pratica professionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta valida la durata biennale della pratica stessa prevista dalla normativa previgente. Gli stessi, al termine della pratica professionale, saranno ammessi a domanda a sostenere l'esame di abilitazione di cui al comma 3 del citato art. 31 dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, anche se non in possesso del diploma universitario di cui alla lettera f) del comma 1 dello stesso art. 31.
6. Coloro che avranno iniziato la pratica professionale dopo la data di entrata in vigore della presente legge ma entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di approvazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al comma
2 del più volte citato art. 31 dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, potranno, al termine del periodo di pratica di durata triennale, essere ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 3 del medesimo art. 31 del citato ordinamento, anche se non in possesso del diploma universitario di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 giugno 2002, n.107
Testo del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107 (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002), coordinato con la legge di conversione 1 agosto 2002, n. 173 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 35), recante: "Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni".
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Omissis …
Art. 3.
(( 1. Fino al riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, hanno titolo per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di dottore commercialista, di cui all'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, aggiunto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 206, e per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e successive modificazioni, coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, nonche' coloro che sono in possesso del diploma di laurea nelle classi 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, e 28, classe delle lauree in scienze economiche. )) 2. All'iscrizione nei registri dei praticanti di cui al comma 1 hanno titolo anche coloro che sono in possesso di laurea rilasciata dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti per l’esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, per coloro che sono in possesso dei diplomi di laurea e laurea specialistica di cui ai commi 1 e 2, non è richiesto il requisito del conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, così come modificato dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183. (( 3-bis. La durata dei periodi di pratica professionale per l’esercizio delle professioni di cui al comma 1 è stabilita in tre anni. ))
Omissis …
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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