D.P.R. 1068/1953
Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale |
Articolo 31 O.P. coordinato con la legge 12 febbraio 1992,
n. 183 ed il DL 10 giugno
2002, n. 107 coordinato con la legge di conversione 1 agosto
2002, n. 173
1. Per ottenere l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale
è necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità
europee, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista
trattamento di reciprocità;
b) godere dei diritti politici;
c) essere di condotta irreprensibile;
d) non avere riportato condanna a pene che, a norma del presente
ordinamento, danno luogo alla radiazione dall'albo;
e) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del
collegio professionale presso il quale l'iscrizione è
richiesta;
f) avere conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale
ed essere in possesso di un diploma universitario legalmente
riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici
della durata di tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza
o in economia e commercio;
g) avere conseguito l'abilitazione professionale.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario
nazionale, saranno stabilite le modalità di accesso
e le materie di studio per il conseguimento del diploma al
termine dei corsi triennali previsti dalla lettera f) del
comma 1.
3. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è
subordinata al compimento di un periodo di pratica triennale
da effettuare, dopo il conseguimento del diploma universitario
di cui alla lettera f) del comma 1, presso un ragioniere perito
commerciale iscritto all'albo professionale da almeno un quinquennio
e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito
esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre
1956, n. 1378 e successive modificazioni. La durata della
pratica professionale è ridotta da tre a due anni per
coloro che sono in possesso della laurea in Giurisprudenza
o in Economia e Commercio. 1. Fino al riordino della professione
di ragioniere e perito commerciale, hanno titolo per l'iscrizione
nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione
di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 31,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1953, n. 1068, così come modificato dalla legge 12
febbraio 1992, n. 183, coloro che sono in possesso del diploma
di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree
specialistiche in scienze dell'economia ovvero nella classe
84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali,
nonché coloro che sono in possesso del diploma di laurea
nelle classi 17, classe delle lauree in scienze dell'economia
e della gestione aziendale, e 28, classe delle lauree in scienze
economiche.
2. All'iscrizione nei registri dei praticanti di cui al comma
1, hanno titolo anche coloro che sono in possesso di laurea
rilasciata dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento
previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio
della professione di ragioniere e perito commerciale, per
coloro che sono in possesso dei diplomi di laurea e laurea
specialistica di cui ai commi 1 e 2, non e' richiesto il requisito
del conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale
previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto
del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068,
così come modificato dalla legge 12 febbraio 1992,
n. 183.
3 bis. La durata dei periodi di pratica professionale per
lesercizio delle professioni di cui al comma 1 è
stabilita in tre anni.
4. Le modalità di iscrizione, lo svolgimento della
pratica professionale, nonché la tenuta dei relativi
registri da parte dei collegi dei ragionieri e periti commerciali,
saranno disciplinati dal Consiglio nazionale dei ragionieri
e periti commerciali. |
Ordinamento della
professione di ragioniere e perito commerciale
Art. 31 - Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco
speciale |
Testo precedente le modifiche apportate dalla L. 12 febbraio
1992, n. 183 e dal decretolegge 10 giugno 2002, n. 107 convertito
in legge 1 agosto 2002, n. 173 Per ottenere l'iscrizione nell'albo
o nell'elenco speciale è necessario:
1) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori
non uniti politicamente all'Italia o cittadino di uno Stato
avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
3) essere di condotta irreprensibile;
4) avere compiuto il corso di studi negli istituti tecnici-commerciali
o essere abilitati all'insegnamento della ragioneria in detti
istituti, ovvero essere stato abilitato all'esercizio della
professione di ragioniere prima dell'entrata in vigore dell'ordinamento
professionale approvato con legge 15 luglio 1906, n. 327;
5) oltre ad avere compiuto il corso di studi indicato nel
numero 4, avere anche conseguito l'abilitazione all'esercizio
della professione nel termine e con le modalità che
saranno stabilite con apposita norma legislativa, su proposta
del Ministero per la pubblica istruzione di concerto con quello
per la grazia e giustizia;
6) avere la residenza nella circoscrizione del Collegio nel
cui albo si chiede l'iscrizione.
Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo o nell'elenco
speciale coloro che hanno riportato condanna a pene che, a
norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione
dall'albo. |
| Legge 12-02-1992,
n. 183 Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed
elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri
e periti commerciali. |
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1
1. L'art. 31 dell'ordinamento della professione di ragioniere
e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, è sostituito
dal seguente: "Art. 31 (Requisiti per l'iscrizione
all'albo o nell'elenco speciale). -1. Per ottenere l'iscrizione
all'albo o nell'elenco speciale è necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità
europee, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista
trattamento di reciprocità;
b) godere dei diritti politici;
c) essere di condotta irreprensibile;
d) non avere riportato condanna a pene che, a norma del presente
ordinamento, danno luogo alla radiazione dall'albo;
e) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del
collegio professionale presso il quale l'iscrizione è
richiesta;
f) avere conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale
ed essere in possesso di un diploma universitario legalmente
riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici
della durata di tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza
o in economia e commercio;
g) avere conseguito l'abilitazione professionale.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario
nazionale, saranno stabilite le modalità di accesso
e le materie di studio per il conseguimento del diploma al
termine dei corsi triennali previsti dalla lettera f)
del comma 1.
3. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è
subordinata al compimento di un periodo di pratica triennale
da effettuare, dopo il conseguimento del diploma universitario
di cui alla lettera f) del comma 1, presso un ragioniere perito
commerciale iscritto all'albo professionale da almeno un quinquennio
e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito
esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre
1956, n. 1378, e successive modificazioni. La durata della
pratica professionale è ridotta da tre a due anni per
coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza
o in economia e commercio.
4. Le modalità di iscrizione, lo svolgimento della
pratica professionale, nonchè la tenuta dei relativi
registri da parte dei collegi dei ragionieri e periti commerciali,
saranno disciplinati dal Consiglio nazionale dei ragionieri
e periti commerciali". Art. 2
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a partire
dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. La normativa di cui al comma 4 dell'art. 31 dell'ordinamento
della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953,
n. 1068, come sostituito dall'art. 1 della presente legge,
sarà emanata entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge stessa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge sarà emanato il regolamento per la determinazione
dei programmi di esame ai sensi dell'art. 3, secondo comma,
della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.
4. Conservano efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati
dagli organismi professionali dei ragionieri e periti commerciali
prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 3, gli
esami di abilitazione si svolgono ai sensi della normativa
previgente.
5. Per coloro che hanno iniziato o completato il periodo di
pratica professionale prima della data di entrata in vigore
della presente legge, resta valida la durata biennale della
pratica stessa prevista dalla normativa previgente. Gli stessi,
al termine della pratica professionale, saranno ammessi a
domanda a sostenere l'esame di abilitazione di cui al comma
3 del citato art. 31 dell'ordinamento approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, anche se
non in possesso del diploma universitario di cui alla lettera
f) del comma 1 dello stesso art. 31.
6. Coloro che avranno iniziato la pratica professionale dopo
la data di entrata in vigore della presente legge ma entro
il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di approvazione
del decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di cui al comma
2 del più volte citato art. 31 dell'ordinamento approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del
1953, potranno, al termine del periodo di pratica di durata
triennale, essere ammessi a sostenere l'esame di Stato di
cui al comma 3 del medesimo art. 31 del citato ordinamento,
anche se non in possesso del diploma universitario di cui
alla lettera f) del comma 1 dell'articolo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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| TESTO COORDINATO
DEL DECRETO-LEGGE 10 giugno 2002, n.107 |
Testo del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107 (in Gazzetta
Ufficiale
- serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002), coordinato
con la legge di conversione 1 agosto 2002, n. 173 (in questa
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 35), recante: "Disposizioni
urgenti in materia di accesso alle professioni".
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine
di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,
che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((
... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione. Omissis
Art. 3.
(( 1. Fino al riordino delle professioni di dottore commercialista
e di ragioniere e perito commerciale, hanno titolo per l'iscrizione
nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione
di dottore commercialista, di cui all'articolo 2, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953,
n. 1067, aggiunto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 206, e
per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio
della professione di ragioniere e perito commerciale, di cui
all'articolo 31, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e successive modificazioni,
coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica
nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze
dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree
specialistiche in scienze economico-aziendali, nonche' coloro
che sono in possesso del diploma di laurea nelle classi 17,
classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione
aziendale, e 28, classe delle lauree in scienze economiche.
)) 2. All'iscrizione nei registri dei praticanti di cui al
comma 1 hanno titolo anche coloro che sono in possesso di
laurea rilasciata dalle facoltà di economia secondo
lordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127.
3. Per liscrizione nel registro dei praticanti per lesercizio
della professione di ragioniere e perito commerciale, per
coloro che sono in possesso dei diplomi di laurea e laurea
specialistica di cui ai commi 1 e 2, non è richiesto
il requisito del conseguimento del diploma di ragioniere e
perito commerciale previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera
f), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1953, n. 1068, così come modificato dalla legge 12
febbraio 1992, n. 183. (( 3-bis. La durata dei periodi di
pratica professionale per lesercizio delle professioni
di cui al comma 1 è stabilita in tre anni. ))
Omissis
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge. |
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